Non c'è obbligo di aderire alla convenzione Consip per il comune che intende esternalizzare il servizio di illuminazione pubblica

Tar Lazio - Latina, Sezione IIquater - Sentenza 24 maggio 2018, n. 5781

Servizi Comunali Forniture e servizi
di Redazione: Galli Gianluca
11 Giugno 2018

MASSIMA

Sulla questione dell’obbligatorietà, per gli Enti Locali, di avvalersi della Convenzione CONSIP (e poi di analoghe convenzioni predisposte da Soggetti Aggregatori) l’evoluzione normativa è stata ondivaga, alternando facoltatività ed obbligatorietà dell’adesione alle Convenzioni CONSIP per determinate Amministrazioni, passando per l’imposizione di parametri di prezzi e costi, non superabili dalle Amministrazioni ove autorizzate ad acquisire beni e servizi autonomamente, attraverso un'ordinaria procedura a evidenza pubblica, oppure condizionando tale autonomia negoziale alla dimostrazione del conseguimento di un vantaggio in termini di spesa.Anche in questo caso giova premettere un breve richiamo alla ricostruzione della normativa in materia, come operato dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria.L’art. 26 della legge n. 499/1988 non obbliga le amministrazioni pubbliche ad avvalersi delle convenzioni CONSIP, ma prevede solo che queste ne “utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101” (quest’ultimo era stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'art. 358, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dall'8 giugno 2011; lo stesso articolo 26 della legge n. 488/99 in esame, che ad esso faceva riferimento, era stato abrogato dal comma 209 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, ma l'abrogazione non è stata confermata nella versione del comma 209, come modificato dal comma 6- bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione).L’ambito applicativo di tale previsione è chiarito dall’art. 58, co. 1, della legge n. 388/2000 - legge finanziaria 2001- precisando che “ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29” - quindi inclusi gli enti locali – e che “le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici CONSIP Spa”.

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