Novità in tema di detrazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Approfondimento di Matteo Barbero
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Assestamento di bilancio
Matteo Barbero
Gli enti locali stanno preparando in queste settimane l'assestamento di bilancio, che nel nuovo ordinamento contabile deve essere approvato in consiglio entro il 31 luglio insieme alla salvaguardia degli equilibri. Si tratta di un momento cruciale, nel quale deve essere operata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Ma si tratta anche del momento in cui, tipicamente, si procede all’applicazione dell’avanzo di amministrazione . Tale manovra è soggetta oggi a regole diverse dal passato. Solo per ripristinare gli equilibri è possibile applicare la quota libera per coprire spese correnti “generiche”, dato che, in base al novellato art. 187 del Tuel, al di fuori di questo caso l’avanzo libero può finanziare solo “spese correnti a carattere non permanente”. Fino al 2015, invece, la stessa norma consentiva di utilizzare l'avanzo di amministrazione libero per il finanziamento delle “spese di funzionamento non ripetitive” in qualsiasi periodo dell'esercizio e in sede di assestamento per tutte le spese correnti. Per far fronte a gli squilibri di parte capitale può essere utilizzato sia l'avanzo libero che quello destinato a investimenti, mentre per gli squilibri di parte corrente è consentito solamente l'utilizzo dell'avanzo libero. Non possono utilizzare avanzo libero gli enti in anticipazione di tesoriera e quelli che utilizzano entrate a destinazione vincolata.
Infine, ricordiamo che, per utilizzare l’avanzo, occorre aver proceduto alla verifica ed all’eventuale adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. A questo proposito, rispetto all’accantonamento operato in sede di bilancio di previsione, si pongono principalmente tre situazioni.
1) In primo luogo, può accadere che l’andamento delle riscossioni a valere sugli accertamenti di competenza si inferiore rispetto al trend degli anni passati sulla base del quale è stato quantificato il fcde a preventivo. Ad esempio, poniamo che la media utilizzata per il calcolo (semplice o ponderata che sia) sia stata pari all’80%, per cui il fcde è stato determinato applicando agli stanziamenti individuati come “a rischio” la percentuale del 20% (complemento a 100 di 80). Cosa accade se le riscossioni vanno peggio del previsto? Ipotizziamo, sempre seguendo l’esempio, che su un accertato di 100 (o su uno stanziato di 100 se l’accertato è inferiore) sia stato riscosso 70. In tal caso, l’ente sta incassando meno del previsto (70% anziché 80%), per cui dovrebbe adeguare il fcde ricalcolandolo con un moltiplicatore del 30% (anziché del 20%). Tuttavia, l'esempio 5 del principio contabile 4/2 si limita a imporre di applicare la stessa percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all’importo maggiore tra lo stanziamento e l’accertamento rilevato alla data in cui si procede all’adeguamento. Per cui, tornando all’esempio, non è obbligatorio utilizzare il coefficiente del 30%, ma basta applicare il 20% al maggior valore fra lo stanziato e l'accertato.
Ovviamente, nulla vieta (anzi, sarebbe un comportamento virtuoso) applicare la percentuale più elevata.
2) Al contrario, può accadere che l’andamento delle riscossioni sia migliore di quanto ipotizzato.
Ad esempio, poniamo che la media utilizzata per il calcolo a preventivo sia stata pari al 70%, per cui il fcde è stato determinato applicando la percentuale del 30% (complemento a 100 di 70).
Se l’ente ha riscosso, per ipotesi, l’80% dell’accertato (o dello stanziato, se maggiore dell’accertato), potrà rideterminare l’accantonamento applicando un coefficiente del 20% (complemento a 100 di 80) al maggiore fra lo stanziato e l’accertato.
Anche in tal caso, è possibile in via prudenziale mantenere la percentuale più alta e comunque può verificarsi che, anche applicando quella più bassa, il fcde aumenti, se rispetto al bilancio l’importo dell’accertato o dello stanziato sono aumentati.
Ad esempio, poniamo che a bilancio lo stanziato fosse 100, per cui il fcde era pari a 30 (30% di 100).
In assestamento, si applica la percentuale del 20%, ma nel frattempo l’ente ha accertato 160: in tal caso, il fcde deve essere comunque incrementato a 320.
3) La terza situazione, piuttosto diffusa, riguarda gli anni da considerare nel calcolo della media. Posto che occorre fare riferimento ad esercizi chiusi, è normale che, in sede di bilancio, non si consideri l’ultimo anno, a meno che l’ente non lo abbia già consuntivato.
Ad esempio, in sede di bilancio 2018-2020 , molti enti avranno considerato il quinquennio 2012-2016 e non il 2017, non avendo ancora approvato il relativo rendiconto.
Il dubbio è se, in sede di assestamento, occorra aggiornare il quinquennio al 2012-2016. Al riguardo, i principi contabili non prevedono alcun obbligo, per cui ogni valutazione è rimessa al prudente apprezzamento dell’ente.
7 giugno 2018
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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