Procedura affidamento gara trasporto scolastico

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
12 Giugno 2018

Ho dei dubbi sulla corretta procedura di gara per un affidamento di un servizio di trasporto scolastico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da svolgersi sul Me.Pa. Il costo del servizio triennale ed è inferiore ai 209.000,00. Poiché il trasporto scolastico è un metaprodotto presente sul Me.Pa. Intendo fare una r.d.o. sul Me.Pa. In base all’art. 36 c. 2 lett. b) del 50/2016 potrei fare procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Domanda n. 1: Il Me.Pa. è considerato elenco di operatori economici? Posso quindi invitare 5 ditte sul Me.Pa. e procedere con una r.d.o, o dovrei prima, comunque, fare una indagine di mercato? In alternativa, poiché nella nostra zona c’è un Consorzio che riunisce molte ditte di trasporto e non è semplice trovare 5 operatori economici, si pensava di fare, sempre sul Me.Pa. una r.d.o. aperta, senza invito.

Domanda n. 2: In questo caso, la procedura deve essere considerata procedura aperta?

Domanda n. 3: Se la procedura deve essere considerata aperta, è necessario rispettare i termini dell’art. 60 anche se la procedura è svolta sul Me.Pa.? Cioè è necessario che tra la pubblicazione del bando sul Me.Pa, e la scadenza del termine per la presentazione delle offerte trascorrano almeno 35 giorni, o la procedura telematica permette una riduzione di questo termine?

Domanda n. 4: trattandosi di gara svolta sul Me.Pa., i requisiti di carattere generale tecnico-professionale ed economico-finanziario, possono essere considerati direttamente assolti in quanto verificati in sede di iscrizione delle ditte al Me.Pa. , o devono essere richiesti tra i requisiti di partecipazione alla procedura? Lo stesso discorso dicasi per i motivi di esclusione di cui all’art. 80. E’ necessario farli dichiarare alla ditta, o sono già stati dichiarati in sede di iscrizione della ditta al Me.Pa.? L’art. 58 fa riferimento a “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” e ritengo che il Me.Pa. sia proprio una piattaforma telematica di negoziazione. Secondo l’art. 58 c. 6 “La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica”.

Domanda n. 5; Se i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari possono essere considerati assolti, come le cause di esclusione già verificate, cosa si intende all’art. 58 c. 6 quando si dice che deve essere valutata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione? Infine la commissione aggiudicatrice, anche per le gare svolte sul Me.Pa..

Domanda n. 6, deve essere nominata (come disposto dall’art. 77) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte?

Risposta

Per rispondere ai quesiti occorre tenere conto della peculiarità del MePA.

SI tratta di uno strumento telematico attraverso il quale realizzare gli acquisti sotto soglia comunitaria. Le procedure di acquisto saranno scelte di volta in volta dal Punto ordinante, nel rispetto della normativa vigente di riferimento. Tramite il Mercato Elettronico i PO possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:

in applicazione delle procedure di acquisto in economia

Cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a disposizione sul MePA è la RDO

Affidamenti diretti - realizzabili sul MePA mediante Ordine diretto o RDO con un unico fornitore

attraverso un confronto concorrenziale delle offerte – realizzabili sul MePA mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati (come nel caso di che trattasi).

La piattaforma non impone un numero minimo di inviti da effettuare obbligatoriamente per le RDO. Infatti, poiché il MePA è uno strumento di acquisto - e non una procedura di scelta del contraente - il numero potrebbe variare a seconda della procedura che ciascun soggetto aggiudicatore decide di applicare, nel rispetto della normativa vigente di riferimento.

Il Punto Ordinante può procedere direttamente a valutare le offerte delle RDO quando il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso. Si parla di commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso, la Commissione opererà sulla piattaforma "attraverso" il PO.

Il PO della singola Stazione appaltante è sempre tenuta a fare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. Relativamente agli altri soggetti partecipanti alla RDO l'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di abilitazione Consip e libera le stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara.

Infatti, per essere abilitate al MePA le imprese devono rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui al Codice, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal singolo Bando. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO.

Si consiglia, comunque, la consultazione delle guide operative dettagliate messe a disposizione da Consip, potendo anche visualizzare i filmati dimostrativi sulle principali attività da svolgere.

Dott. Eugenio De Carlo 08/06/2018

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