Rendiconto per l'anno 2024
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2025 – Supplemento Ordinario n. 23
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Lazio– Delibera 31 maggio 2018, n. 46
Servizi Comunali BilancioMASSIMA
L’art. 148 bis del TUEL intesta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica sui bilanci e sui consuntivi degli enti locali da svolgersi ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti. Tale norma impone agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l’obbligo di trasmettere alle predette Sezioni una relazione sul bilancio di previsione e una sul consuntivo di ciascun esercizio. Lo svolgimento di dette verifiche presuppone la tempestiva acquisizione di dette relazioni, indipendentemente dalla circostanza che i dati dei bilanci di previsione e dei consuntivi degli enti locali possano essere altrimenti acquisiti, sia direttamente dai singoli enti che tramite specifiche banche dati regolarmente consultabili a tali fini. La relazione predisposta dall’organo di revisione risponde, infatti, ad esigenze conoscitive specifiche derivanti dall’elaborazione unitaria, da parte della Sezione delle Autonomie, di linee guida preordinate a definire modalità e obiettivi minimi di controllo, omogenei per tutto il territorio nazionale, attraverso l’acquisizione di dati i quali implementano una serie storica significativa per il controllo delle Sezioni regionali. La provenienza dei dati, inoltre, conferisce agli stessi l’attendibilità derivante dal ruolo e dalla professionalità specifica dei revisori degli enti locali. Il mancato invio delle relazioni-questionario, di conseguenza, oltre a costituire violazione di un preciso obbligo di legge, compromette seriamente lo svolgimento dei compiti della Corte dei conti, vanificando lo scopo essenziale perseguito dal Legislatore nell’attribuzione degli stessi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2025 – Supplemento Ordinario n. 23
FiscoOggi – 24 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Circolare 24 giugno 2025, n. 9/E
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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