Nuove posizioni organizzative

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
14 Giugno 2018

Si chiede se è corretto istituire una P.O. come segue: l’area pm ha già un dipendente a cui è attribuita la P.O., si vorrebbe ora attribuire la P.O. ad uno dei vigili con riferimento all'area servizi sociali, pur continuando lo stesso a fare il vigile.

Inoltre è corretta la nomina diretta da parte del sindaco in assenza delle regolamentazioni previste dal nuovo CCNL art. 14 e ss? Come deve essere letto il calcolo dell'indennità  di risultato di cui all'art. 15 c. 4 del nuovo contratto enti locali?

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Risposta

Nuove posizioni organizzative possono essere istituite solo a condizione che le somme destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente, non superino quelle del 2016 (articolo 23 D.Lgs. 75/2017).

In merito all’attribuzione di posizione organizzativa dei servizi sociali a un vigile, la risposta dovrebbe essere trovata nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Poiché i titolari di posizione organizzativa svolgono le funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, mal si concilierebbe la soluzione prospettata considerato che il titolare di posizione dovrebbe essere incardinato verosimilmente nell’area che dovrebbe dirigere.

Dopo la sottoscrizione del CCNL 21 maggio 2018, l’ente dovrebbe ridefinire i criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative, poiché solo gli incarichi in essere alla data di sottoscrizione possono proseguire o essere prorogati.

In merito all’applicazione dell’articolo 15, comma 4, CCNL 21 maggio 2018, si ritiene che le somme destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento, devono essere destinate per almeno il 15 percento alla retribuzione di risultato.

Pertanto se fino al 2017, venivano destinati 100.000 euro di retribuzione di posizione e 25.000 euro di retribuzione di risultato, a regime – dopo il CCNL 2018 – almeno 18.750 euro dovranno essere destinati alla retribuzione di risultato.

Nell’ipotesi in cui, l’ente avesse destinato 100.000 euro per la retribuzione di posizione e 10.000 euro per la retribuzione di risultato, a regime – dopo il CCNL 2018 – almeno 16.500 euro dovranno essere destinati alla retribuzione di risultato, intaccando di conseguenza le somme destinate al finanziamento della retribuzione di posizione. Si ricorda la vigenza dell’articolo 23 del D.Lgs. 75/2017 dove si prevede che le somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente non può superare l’importo destinato a tale finalità nell’anno 2016.

 

Dott. Fabio Venanzi 9 giugno 2018

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