Assegno ad pesonam e aumenti CCNL

Risposta al quesito del Dott. Venanzi Fabio

Quesiti
di Venanzi Fabio
15 Giugno 2018

L’assegno ad personam assorbibile percepito da dipendenti che hanno usufruito di progressioni verticali nel 2010 (ed esempio verticalizzazione da C5 a D1 la differenza stipendiale mensile dei due livelli col CCNL precedente era di € 55,12 e pertanto è stata corrisposta come assegno ad personam) deve essere riassorbito solo in caso di progressione orizzontale (in questo caso solo se al dipendente verrà assegnato il livello D2 in futuro) oppure deve essere riassorbito dagli aumenti contrattuali che il dipendente D1 percepirà da giugno col nuovo CCNL 2016/2018?

 

 

Risposta

L’assegno ad personam grava sulle risorse per le politiche di sviluppo e la produttività, come se fosse “progressione economica” poiché deriva da un maggior valore della progressione di provenienza rispetto a quella di destinazione.

Tale assegno non può essere riassorbito con gli aumenti contrattuali ma solo con le future progressioni di cui il dipendente beneficerà (cioè quando transiterà in D2), come previsto dall’allora articolo 9 CCNL 9 maggio 2006.

 

Dott. Fabio Venanzi 12/06/2018

 

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