MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 11 giugno 2018, n. 15090
Servizi Comunali Amministratori locali Trattamento economicoMASSIMA
In considerazione del particolare rilievo della posizione attribuita al segretario all'interno dell'Ente di servizio (Comune o Provincia) dall'art. 97, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (il quale espressamente stabilisce che: "il segretario sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività") - al fine di evitare l'insorgenza di eventuali problemi connessi alla diversità, in negativo, dell'ammontare della retribuzione di posizione spettante al segretario rispetto a quella dei dirigenti in servizio nell'Ente stesso, è stata introdotto dall'art. 41, comma 5, del CCNL cit., come specifica garanzia di carattere economico a favore dei segretari, un generale criterio di perequazione della retribuzione, applicabile soltanto all'indicata categoria di dipendenti, che nulla ha a che vedere con il meccanismo del cosiddetto galleggiamento, riguardante l'allineamento retributivo di posizioni individualizzate, che è stato ormai abrogato da tempo, come risulta dal d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 2, convertito dalla legge 9 agosto 1992, n. 359, interpretato autenticamente dal d.l. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 7, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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