Procedure di mobilità e progressione di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 150/2009

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
18 Giugno 2018

Lo scrivente Ente ha provveduto a bandire un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 istruttori amministrativi contabili cat. C pos. eco C1 di cui n. 1 riservato al personale interno ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009, preceduto dall’esperimento della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e quella di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del medesimo Decreto, quest’ultima con riferimento al solo posto che verrà ricoperto dall’esterno, e ciò anche alla luce del fatto che il regolamento di accesso agli impieghi dell’Ente esclude la copertura del posto riservato qualora gli interni partecipanti non conseguano l’idoneità alla procedura concorsuale. Tale decisione è stata assunta anche con riferimento a quanto stabilito dalla circolare n. 3/2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo la quale “la decisione di avviare procedure di progressione professionale nasce da un’attenta analisi organizzativa che l’amministrazione deve compiere in sede di programmazione triennale dei fabbisogni verificando anche l’esistenza, al proprio interno, di professionalità utili.  È in tale sede, infatti, che si devono valutare i percorsi per una razionale riallocazione del personale ed ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza. (…) Nei processi di riconversione del personale trova ampio spazio la possibilità di valorizzare le professionalità interne che meglio rispondono al fabbisogno dell’ente, così costituendo una valida alternativa, anche in termini di acquisizione di competenze specifiche e di costi, al reclutamento dall’esterno. In quest’ottica si ritiene che non trovi applicazione alle procedure di progressione verticale l’art. 34 bis ed il principio del previo esperimento della mobilità, in quanto le medesime costituiscono una diretta e più favorevole conseguenza di una precisa scelta organizzativa assunta in sede di programmazione triennale dei fabbisogni”. In data 22.05.2018 con deliberazione n. 189/2018 la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel citare la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 12559 depositata il 18.05.2017 ha ribadito “la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente”.

A tal fine si domanda, anche alla luce dell’orientamento della Corte dei Conti richiamato se le procedure di mobilità sarebbero dovute essere state esperite per entrambi i posti e quindi se si renda opportuno per l’Ente intervenire in autotutela revocando il bando di concorso già pubblicato.

Indietro
Risposta

Occorre premettere che, dopo il D.Lgs. 150/2009, la progressione verticale non è più applicabile nel nostro ordinamento essendo prevista la sola riserva in favore del personale interno, in misura non superiore al 50 percento, che può partecipare al pari del personale esterno.

L’ente avrebbe dovuto avviare la procedura ex articoli 30 e 34-bis D.Lgs. 165/2001 per entrambi i posti a concorso.

Appare auspicabile, una revisione del Regolamento considerato che, se nessun candidato interno risultasse idoneo o partecipasse alla selezione, poiché i posti messi a concorso sono due, l’Ente dovrebbe assumere le due unità dall’esterno.

Ciò premesso, l’ente potrebbe riattivare le procedure ex articolo 30 e 34-bis per i due posti e, successivamente, qualora le due procedure dovessero andare deserte, riaprire i termini di presentazione delle domande, evitando così una revoca in autotutela del bando di concorso.

 

Dott. Fabio Venanzi  15 giugno 2018

 

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×