Prova di efficienza fisica per concorso agenti di polizia locale
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiCONSIDERATO CHE 1) siano rispettate tutte le condizioni base e cioè: a) Rispetto del pareggio di bilancio dell’anno precedente – b) rispetto del tetto di spesa dell’anno precedente (2017) sulla media della spesa del triennio 2011/2013 – c) attestazione che l’Ente non ha personale in sovranumero e/o in esubero – d) adozione del piano delle azioni positive e/o delle pari opportunità – e) attivazione sul sito della possibilità di dare corso alla certificazione telematica dei crediti – f) adozione del bilancio di previsione, del rendiconto 2017 e invio alla Bdap di detti atti (il consolidato scade a settembre). 2) la spesa complessiva di personale 2017 sia stata 788.406,70 pari al 24,46% delle entrate medie correnti accertate nel triennio 2015/2017 (pari a 9.668.159,00) quindi superiore al 24%. PREMESSO CHE: Nel 2017 vi sono state due cessazioni per pensionamento: un vigile (agente di polizia locale) cat. C5 e un operaio specializzato cat B5 TUTTO CIO’ PREMESSO Si chiede se questo Ente ha la possibilità di assumere due dipendenti nel settore della Polizia Locale utilizzando il 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente. In particolare si vorrebbe assumere un agente di polizia locale (e qui si ritiene che non ci siano dubbi) e un istruttore amministrativo da destinare all’Ufficio di Polizia Locale. Considerando infatti che delle due cessazioni del 2017, una sola riguardava un agente di polizia locale, è possibile (con una percentuale spesa/entrate medie superiore al 24%) utilizzare il 100% delle risorse della cessazione dell’operaio specializzato B5 avvenuta nel 2017 per assumere un istruttore amministrativo, se questo viene destinato all’Ufficio di Polizia Locale? La seconda domanda è: è possibile superare il 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni del 2017, se questo ente ha a disposizione dei residui assunzionali dal 2015 e 2016? La domanda fa riferimento al fatto che a fronte di una cessazione di un B5 si vorrebbe assumere un C1. E’ possibile? Si chiede infine quale sia la norma di riferimento che deroga al limite del 75% dei risparmi dell’anno precedente per i dipendenti della Polizia Locale, consentendo ai Comuni, in ogni caso, di assumerne utilizzando il 100% dei risparmi della spesa dell’anno precedente.
Per il 2018, è vigente l’articolo 7, comma 2-bis, del Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 il quale prevede la possibilità di utilizzare il 100 percento della spesa dei cessati appartenenti alla polizia locale. Il turn over deve essere cessato sulla categoria di accesso dell’unità cessata, quindi sul C1 considerato che il differenziale non è un risparmio effettivo di spesa ma grava sui fondi per la contrattazione decentrata ed è soggetto alla specifica disciplina in materia.
La cessazione dell’operaio specializzato può essere destinata alla polizia locale ma nell’ambito del turn over ordinario (e non di quello di cui al citato DL 14/2017 che è destinato al solo personale cessato della polizia locale). Pertanto potrà assumersi il 75 percento della categoria di accesso del B5 (non si specifica se l’accesso giuridico dell’unità cessata è in B1 o B3) soltanto qualora l’ente dimostrasse di avere un rapporto tra dipendenti e popolazione inferiore al decreto del Ministero dell’interno 10 aprile 2017. In caso contrario il turn over applicabile sarà del 25 percento. L’ente può utilizzare i resti assunzionali inutilizzati del triennio precedente, come ben precisato dalla deliberazione della Corte dei Conti Sardegna con deliberazione n. 18/2018.
Dott. Fabio Venanzi 15/06/2018
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Via libera allo schema del decreto legislativo sui tributi regionali e locali
Sintesi dell'intervento del Dott. Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Ministero dell’Interno – 14 maggio 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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