Dal 2014, come noto, per le coppie che decidono di dirsi addio consensualmente, può bastare recarsi dal sindaco senza dover obbligatoriamente rivolgersi al tribunale. È una delle novità principali introdotte nel sistema dal c.d. "decreto giustizia" (d.l. n. 132/2014), convertito in legge n. 162/2014, con l'obiettivo di semplificare le procedure in materia di separazione e divorzio, snellendo il lavoro delle cancellerie ed evitando di ingolfare le aule giudiziarie con contenziosi tranquillamente risolvibili in via amministrativa.
Secondo il disposto dell'art. 12 del decreto, infatti, i due coniugi potranno presentarsi di fronte al sindaco del comune di residenza (di almeno uno di loro) o presso il quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto, per concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio precedentemente stabilite.
Il primo cittadino, nella sua qualità di ufficiale dello stato civile, una volta ricevute le dichiarazioni da ciascuno dei coniugi personalmente (e con l'eventuale e facoltativa assistenza di un avvocato) farà sottoscrivere l'accordo che avrà valore di provvedimento giudiziale, a far data dalla conclusione dell'atto.
In ogni caso, il comma 2 dell’articolo 13 del DL 201/2011 (Salva Italia) sostanzia le quattro fattispecie che escludono l’applicazione dell’imposta municipale propria, da considerare casi di abitazione principale, anche ai fini TASI.
Invero, l’imposta municipale propria (e la TASI) non si applica altresì alla fattispecie indicata nella lettera c) :
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si tratta di una fattispecie di agevolazione di stretta interpretazione che modifica la soggettività passiva ai fini IMU dalla data del decreto di omologazione della separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale e perdura fino al momento in cui interviene un evento estintivo del diritto.
A parer dello scrivente, l’assegnazione della casa coniugale, seguente alla negoziazione assistita (che si presuppone richiesta nel caso di specie), presuppone in ogni caso un provvedimento del giudice che omologa la separazione e solo da quella data è riconosciuta l’assegnazione.
Ciò comporta che nel periodo intermedio tra la data di presentazione dell’istanza e la data di emissione del decreto di omologazione dell’accordo o della separazione di tipo giudiziale, resta la situazione precedente con versamento da parte del proprietario.
Dott. Gianluca Russo 18/06/2018