Danno erariale da esternalizzazione delle attività di prevenzione della corruzione

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Servizi Comunali Anticorruzione Responsabilità amministrativa
di Palumbo Pietro Alessio
02 Luglio 2018

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo                                                                         

Danno erariale da esternalizzazione delle attività di prevenzione della corruzione.

Pietro Alessio Palumbo)

Con la sentenza n°269/2018 la Corte dei Conti, sez. giur. Lazio ha fatto luce sulla possibilità di affidamento esterno dell’incarico di svolgere l’elaborazione dell’attività di Risk Analysis e Risk Assesment nell’ambito delle attività di prevenzione della corruzione ex L.190/2012. Ha chiarito la sezione che la scelta di far effettuare l’analisi del rischio da soggetto terzo, è in evidente incoerenza con la norma regolatrice di cui all’art.1, co. 8 della L.190/2012. Non ha convinto la sezione la teoria della difesa, secondo la quale la mappatura del rischio sarebbe un elemento meramente prodromico alla redazione del piano anticorruzione. Segnatamente, l’analisi dei rischi è componente sostanziale del piano stesso, secondo quanto previsto dall’ANAC nei propri modelli. Ciò non di meno, non può escludersi - in linea di principio - che una parte della mappatura dei rischi possa essere oggetto di affidamento a terzi, ma ciò può avvenire quando la struttura di cui devono essere valutati i rischi, sia molto complessa, particolarmente grande in termini di estensione territoriale, o soggetta a processi di notevole problematicità. In sostanza, l’affidamento esterno non può – astrattamente - ritenersi impossibile, ma le motivazioni di una tale decisione, devono avere lineare, razionale e concreta evidenza nelle procedure di affidamento. Inoltre, trattandosi di decisione di carattere strategico più che gestionale, deve comportare ineludibilmente un pieno coinvolgimento decisionale dell’organo di indirizzo politico. Nel caso in analisi (censurato) neppure si è potuto rinviene una coerente ricognizione dell’assenza di personale interno, eventualmente adeguato allo svolgimento dell’attività in esame. Attività che peraltro, non occasionale, ma continuativa, richiede almeno l’affiancamento a fini formativi di personale interno al soggetto esterno, preposto ad una primaria redazione della perizia. Il precipitato logico (e giuridico) dell’arresto giurisprudenziale in analisi, è che oggetto di particolare ponderatezza gestionale (e strategica) non deve dunque essere solo il processo di selezione, ma anche l’ancoraggio legittimatorio della decisione. In tali casistiche per di più, quanto alla quantificazione del danno, non è possibile considerare alcun vantaggio per l’ente, il quale invece, ha subito una spesa assolutamente indebita. Piuttosto in tali casi, l’ente subisce un danno ulteriore: la mancata formazione del personale interno anche per la redazione delle future analisi dei rischi.

22 giugno 2018

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