Avvalimento e importi dei lavori

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
25 Giugno 2018

In un apppalto di € 90.000,00 a base d'asta , se una ditta che non ha la OS7 e neanche le certificazioni di lavori svolti ed effettua un avvalimento con una ditta in possesso di tale requisito, l'avvalimento lo può chiedere per tutto l'importo dei lavori? La parte del subappalto cioè il 30% è escluso dalla richiesta dell'avvalimento? Se esiste un limite questo è causa di esclusione dalla gara?

Risposta

Si fornisce, preliminarmente, una precisazione in ordine alla differenza che sussiste tra l’istituto del subappalto e quello dell’avvalimento. Infatti, mentre il secondo è volto a consentire ad un imprenditore di avvalersi dei requisiti posseduti da altri ai fini della partecipazione ad una gara, il primo è un contratto che riguarda la fase (successiva) dell'esecuzione del rapporto. In proposito, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, o forniture, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

 

Ciò detto, un operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dalla documentazione di gara in proprio o tramite una delle forme giuridiche di cui all’art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016.


Inoltre, relativamente all'avvalimento, si segnalano i contenuti e limiti di cui all'art. 89, co.11, D.Lgs. 50/2016.
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Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15”. (il Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017).


Quindi, ai sensi dell’art. 89 c. 11 e 216 c. 15 del D.Lgs n. 50/2016 non è ammesso il ricorso all’avvalimento per le categorie che rientrano tra le lavorazioni di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica.

Ovviamente, l’eventuale subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria OS7 può avvenire solo nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto, così come ricordato nel quesito e imposto dall'art.105 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016.

 
Tanto chiarito, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS7, a qualificazione non obbligatoria, sono eseguibili direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione ovvero l’impresa interessata potrà ricorrere all’istituto dell’avvalimento per l’intero importo dei lavori.


Si ricordi, inoltre, che:

  • a termini dell’art. 105 del D.lgs. n° 50/2016, in linea generale. tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengono ,sono subappaltabili (comma 4, lett. a), ultimo alinea);
  • a termini dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. 50/2016, continua a trovare applicazione la previgente disciplina dettata dal D.P.R. n° 207/2010 nonché dai relativi allegati in tema di qualificazione;
  • l’All. A al D.P.R. n° 207/2010, nell’individuare le caratteristiche delle categorie di qualificazione SOA, indica la categoria OS 7 come categoria a qualificazione non obbligatoria e, dunque, eseguibile anche in assenza di qualificazione;
  • si specifica, poi, che la categoria OS 7 non rientra tra le categorie cd superspecialistiche individuate dal D.M. Infrastrutture 24 aprile 2014, così come, peraltro, confermato dal D.M. Infrastrutture 10.11. 2016.

 

Si conclude, quindi, che la OS 7 si riferisca a lavorazioni per la cui esecuzione non è obbligatorio il possesso di qualificazione SOA, potendo essere liberamente eseguibile da parte dell’operatore privo di corrispondente qualificazione, né la stessa è assoggettata al regime delle c.d “categorie superspecialistiche”. E, poi, possibile l’avvalimento per l’intero importo dei lavori e il ricorso al subappalto nei limiti del 30% ricordando che attengono l’uno al possesso dei requisiti e l’altro alla esecuzione del contratto.

 

Dott. Pietro Cucumile 21/06/2018

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