Requisito per incarico rilevatore

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
26 Giugno 2018

Nell'ambito della procedura selettiva per conferire l'incarico di rilevatore, abbiamo posto, come requisito, il normale "godere dei diritti politici e non aver subito condanne penali". Non conosco bene la legge penale e quindi non so se la dicitura, sul certificato del casellario giudiziale: "Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.U.P" con beneficio di sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. equivalga a una "condanna" o se sia inquadrabile in modo diverso.

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Risposta

Secondo la Consulta quale deve escludersi che la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. abbia le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna, stante il profilo negoziale che la caratterizza e la conseguente carenza di quella piena valutazione dei fatti e delle prove che costituiscono, nel giudizio ordinario, la premessa necessaria per l’applicazione della pena (Corte cost. sentt. n. 251/91 e n. 449/95).

 

Alla stregua della giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, Roma sent. n. 5587/2011), pur potendo la sentenza resa ex art. 444, c.p.p. essere autonomamente valutata dalla p.a. ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti nei confronti di dipendenti pubblici, dovendosi ritenere possibile un'autonoma verifica della sussistenza delle prescritte qualità morali e di condotta sulla base sia della medesima sentenza sia di eventuali informazioni assunte, non si può viceversa procedere alla esclusione del dipendente in applicazione diretta del disposto di cui all'art. 5 comma 2, d.lg. 30 ottobre 1992 n. 443, essendo escluso che dalla sentenza ex art. 444, c.p.p. possano discendere tutte le conseguenze proprie e tipiche della sentenza di condanna.” (T.A.R. Liguria, sez. I, 29 maggio 1997 , n. 246). E’ noto, infatti, che la sentenza di patteggiamento non può dirsi equivalente alla sentenza di condanna e la non equivalenza si desume dalla funzione stessa dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, che non è quella di accertare, con gli effetti propri del giudicato, l'esistenza del reato, bensì quella di risolvere in tempi brevi il procedimento con l'irrogazione della sanzione derivante dall'accordo fra le parti in giudizio, approvato dall'autorità giudicante.

Pertanto, si suggerire comunque la richiesta di dichiarazione, salvo verificarne, poi, in concreto eventuali profili ostativi all’incarico.

 

Dott. Eugenio De Carlo 25/06/2018

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