Intervento sostitutivo

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
27 Giugno 2018

Fattispecie di intervento sostitutivo per inadempienza retributiva nei confronti di un dipendente di impresa titolare di contratto di appalto di servizi, intervento previsto dell’art. 1676 del Codice Civile nonché degli articoli 7 e 13 del DM LL PP n. 145/2000 così come sostituiti dagli art. 4 e 5 del Regolamento sui contratti pubblici approvato con DPR 207/2010, ed in ogni caso a termini dell’art. 30 del Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016. Vengono inoltrati alla stazione appaltante verbali di conciliazione tra le parti, vidimati da azienda, sindacato, lavoratore e ispettorato del lavoro. Si pone il dubbio sulla modalità della liquidazione delle fatture della Ditta appaltatrice fino ad oggi non ricevute, a seguito dell'avvenuta conciliazione. Si domanda : - in caso di evenutuale sovrapposizione di inadempienza contributiva attestata da DURC irregolare richiesto in sede di liquidazione delle fatture l’intervento sostitutivo deve essere rivolto prima a favore del lavoratore o degli enti INPS/INAIL/Casse edile? ( credito privilegiato del lavoratore per le retribuzioni? ); Ovvero vi è concorrenza del lavoratore creditore retributivo e degli enti creditori contributivi nell'intervento sostitutivo? - L’importo netto da corrispondere al lavoratore deve essere al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (rilevabile dalle buste paga)? Le ritenute previdenziali e fiscali della busta paga in che modalità devono essere versate dall'Ente ?

Risposta

L’art. 30 del Codice prevede che:

a) in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Inoltre, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

b) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento, svolto l’invito previsto dalla norma, paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.

Il versamento sub a ) e il pagamento diretto sub b) presuppongno il pagamento del SAL o dello stato finale sulla base del certificato di pagamento vistato dal RUP, quindi un credito in favore della ditta, al netto dell’Imposta sul valore Aggiunto che deve essere accantonata e versata direttamente all’Erario secondo la disposizioni di cui all’art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (c.d. split payment), dal quale si detrae l’importo complessivo dell’inadempienza e, contemporaneamente, si impegna e si liquida la somma complessiva spettante all’INPS, in caso di irregolarità contributiva,  e quella per i lavoratori, in caso di mancato pagamento delle maestranze, con l’elenco delle spettanze di ogni operaio.

Peraltro, secondo la circolare RGS CIRCOLARE 21 marzo 2018, n. 13/RGS, a verifica di cui all'art.  48-bis  del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973  vada  effettuata con riferimento all'importo che  residua  a  seguito  dell'intervento sostitutivo, sempreché detto importo risulti superiore, a  decorrere dal 1° marzo 2018, alla soglia di cinquemila euro.

Quanto al personale, l'emissione dei relativi mandati di pagamento riguardanti le retribuzioni avverrà secondo le disposizioni riportate per ciascun lavoratore, negli elenchi nominativi facenti parte della determinazione di liquidazione suddetta (con importi da pagare e trattenute fiscali da operare in base allo scaglione di riferimento indicato da ciascuno, quale allegato non visionabile per ragioni di riservatezza).

Dr. Eugenio De Carlo               25/06/2018

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