Viaggi effettuati fuori orario di servizio sono rimborsabili?

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti

Questo Comune ha provveduto a conferire un incarico a garanzia del regolare funzionamento del Settore " programmazione finanziaria ed economica " mediante utilizzo di personale di altro Comune ex art. 1, comma 557 , legge 311/2004.   il dipendente  viene utilizzato per 18  ore settimanali, di cui 12 in servizio ordinario  e 6 ore extra time.   

Si chiede se  i viaggi effettuati fuori orario di servizio sono rimborsabili , considerato che il dipendente si reca presso la sede del comune utilizzatore due volte alla settimana nelle ore pomeridiane al fine di espletare le ore extra time,  percorrendo 116  km alla settimana.

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Risposta

La giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto già occasione di pronunciarsi in merito alla normativa di riferimento (cfr. ex multis CdC Piemonte  Deliberazione n. 118/2013 e Campania del. n. 275/2016), chiarendo i seguenti principi.

In ordine alla possibilità, da parte dell’Amministrazione, di continuare ad autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio, si è chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del disposto dell’art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, il dipendente può ancora essere autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell’ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico (in tal senso anche la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36). Diversamente opinando, infatti, si svuoterebbe di significato la portata dell’innovazione introdotta dall’art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, considerato che anche nel sistema pregresso, l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un’accurata valutazione dei benefici per l’ente. Coerentemente, viene affermata l’impossibilità per l’Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988. Tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del disposto del richiamato art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010.

Tuttavia, al fine anche di evitare i rischi del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi), in quanto idonee a pregiudicare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.), si è ritenuto possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.

La Corte dei conti Puglia (del. n. 211/2015) ha ritenuto applicabili estensivamente i medesimi principi posti a fondamento della normativa contrattuale suindicata, e prevista specificamente per i segretari comunali. Invero, la casistica de qua potrebbe considerarsi riconducibile alla eadem ratio di limitare, mediante il riconoscimento di un rimborso ai dipendenti “convenzionati”, l’entità dei maggiori oneri derivanti dalle ulteriori e/o maggiori spese di viaggio, conseguenti alla necessità di raggiungere più sedi di servizio. L’eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio, nonché la regolamentazione delle modalità, della tempistica e del quantum del riconoscimento devono essere disciplinati nell’ambito della convenzione medesima e, quindi, trovano la propria sedes materiae nell’accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati.

In ogni caso, è escluso il rimborso per le ipotesi in cui il predetto dipendente si rechi dalla propria abitazione direttamente al secondo Comune convenzionato, ma solo nell’ipotesi di spostamento, nella medesima giornata, tra le varie sedi convenzionate, analogamente a quanto previsto per i segretari in convenzione.

 

 

Dr. Eugenio De Carlo    27/06/2018


Scritto il 28/06/2018 , da De Carlo Eugenio

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