DOMANDA:
Fabbricati di proprietà di privati censiti come B/1, A/2 e C/6 e locati con destinazione rispettivamente di Caserma dei Carabinieri, Alloggio del Comandante di Stazione, Garage per le vetture private e di servizio dei Militari;
Ai fini IMU e TASI quali sono gli obblighi di pagamento per proprietari ed inquilini oppure le esenzioni? Altri due fabbricati, sempre di proprietà di privati, censiti in categoria C/2 e dati in uso al Circolo Ancol Bocciofila. Si chiede:
1- Non avendo la bocciofila scopo di lucro è possibile considerarla una onlus o deve essere fatta espressa menzione nello statuto?
2- Il proprietario e l'inquilino (Circolo Ancol) sono tenuti al pagamento del tributo IMU e TASI oppure sono da considerare esenti?
RISPOSTA:
Per quanto concerne la prima domanda, il soggetto passivo IMU è il proprietario privato dei fabbricati locati alla Pubblica Amministrazione. La normativa non contempla un trattamento agevolato alla fattispecie; non si può invocare l’art. 9, comma 8, del d. lgs. 14.3.2011, n. 23, perché l’esenzione ivi prevista richiede che gli immobili siano posseduti dallo Stato o dagli enti locali. Ne consegue che il privato corrisponderà l’IMU secondo le regole ordinarie.
Per la TASI, l’art. 1, comma 3, del decreto legge 6.3.2014, n. 16 (convertito con modifiche in legge 2.5.2014, n. 68) dichiara esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti dagli enti locali nel proprio territorio, se sono destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Poiché, da quanto si desume dal quesito, l’immobile è di proprietà privata, non si sottrae all’applicazione della TASI per la quota spettante al possessore.
In ordine alla TASI gravante sull’utilizzatore, insorge il dubbio che possa essere invocata la fattispecie di esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. 30.12.1992, n. 504 (richiamato dal citato art. 1, c. 3, d.l. n. 16/2014): vi si parla infatti di immobili “utilizzati da enti pubblici…che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale”. Al dubbio deve essere però data risposta negativa, sia per la carenza di una delle finalità individuate nel prosieguo del comma, sia per l’orientamento consolidato della Cassazione (tra le più recenti, n. 25159/2016; n. 8870/2016), che esige la contestuale presenza dei requisiti di possesso e conduzione da parte del medesimo soggetto pubblico. Si deve pertanto concludere che anche l’Amministrazione statale che ha contratto la locazione dell’immobile sia soggetta a TASI per la frazione ricadente sul conduttore. Se la locazione è stata stipulata direttamente dal Comune, per potervi ospitare il presidio dell’Arma, si potrà in tal caso invocare l’estinzione dell’obbligazione tributaria per confusione (identità tra soggetto creditore e debitore).
Per ciò che attiene al secondo quesito, il riconoscimento della qualifica di Onlus presuppone l’inserimento nello statuto dell’ente di una o più delle finalità indicate dall’art. 10 del d. lgs. 4.12.1997, n. 460, nonché dei divieti e degli obblighi ivi parimenti elencati. E’ inoltre richiesta l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus presso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Quindi, la bocciofila o è Onlus o non lo è, senza possibilità di interpretazione adeguatrice. Il proprietario è senz’altro tenuto al pagamento sia dell’IMU che, per la quota su di lui gravante, della TASI. La bocciofila utilizzatrice dell’immobile è in linea di principio soggetta a TASI per la quota di competenza, salvo che non si tratti di soggetto che possa fregiarsi della qualifica di Onlus e che il Comune abbia introdotto una qualche forma di agevolazione o esenzione per tali soggetti.
La possibilità per il Comune di varare agevolazioni fiscali per le Onlus si fonda infatti sull’art. 21 del citato d. lgs. n. 460/97.
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Corte Costituzionale – Sentenza 17 aprile 2025, n. 49 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Matteo Barbero
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