Revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane del Comune di Meta.
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 26 marzo 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiCon la presente si richiede un parere sull’esistenza di un eventuale danno erariale o profili di illegittimità nella seguente fattispecie: Il Comune ha pubblicato due bandi di asta pubblica per la vendita di un lotto di terreno edificabile fissando il prezzo a base d’asta in €. 73,71 al metro cubo con delibera di consiglio comunale. I due bandi sono andati deserti. Successivamente sono pervenute due manifestazioni di interesse all’acquisto del lotto in questione ed il Comune ha ritenuto di avviare una gara informale tra i due soggetti che avevano manifestato interesse all’acquisto del suddetto lotto alle stesse condizioni economiche stabilite nei bandi di gara andati deserti. A tale scopo ha inviato una richiesta di offerta di rialzo sul prezzo a base d’asta di € 73,71. Nella lettera di offerta per errore materiale è stato indicato il prezzo unitario a base d’asta in €. 73,71 al metro quadrato anziché al metro cubo. L’errore è stato riscontrato subito dopo l’apertura delle buste con l’offerta economica. Il lotto in questione consente di edificare metri cubi maggiori rispetto ai metri quadrati di superficie dello stesso cosìcche la percentuale di rialzo sul prezzo a base d’asta moltiplicata per i metri cubi dà un importo di vendita molto superiore al prezzo determinabile applicando la percentuale di rialzo offerto sul prezzo a base d’asta moltiplicato per i metri quadrati di superficie. Il dubbio che ora si pone è se sia legittimo: 1) aggiudicare lo stesso la gara al migliore offerente poiché il prezzo offerto al metro quadrato moltiplicato per i metri quadrati di superficie del lotto determinano un prezzo finale di vendita superiore all’importo che si sarebbe ottenuto moltiplicando il prezzo a base d’asta per i metri cubi complessivi. La seconda offerta pervenuta ha offerto un rialzo percentuale tale per cui moltiplicando il prezzo aumentato della percentuale di offerta per i metri quadrati è comunque inferiore al prezzo del lotto a base d’asta determianabile sulla base dei metri cubi effettivi edificabili. 2) Revocare la lettera invito e tutta la procedura ai sensi dell’art. 21 quinques della l. n. 241/90 per errore nella determinazione del prezzo unitario a base d’asta essendo stato indicato nella lettera invito un prezzo al metro quadrato anziché al metro cubo e poi indire una nuova procedura.
Se il Comune sceglie la prima soluzione potrebbe incorrere in danno erariale per aver indicato nella lettera invito un prezzo a base d’asta unitario giusto ma complessivamente molto più basso perché parametrato ai metri quadrati e non ai metri cubi come stabilito nella delibera di consiglio comunale di fissazione dei prezzi di vendita dei beni?
Se si optasse per la seconda soluzione il concorrente, che sulla base della lettera invito si è aggiudicato la gara, potrebbe impugnare la revoca sulla base del fatto che comunque il prezzo offerto per l’acquisto del lotto complessivamente era superiore al prezzo fissato a base d’asta dal consiglio comunale (€. 73,71 moltiplicato per i metri cubi del lotto) mentre il prezzo offerto dall’altro concorrente pur aumentato della percentuale di rialzo sarebbe inferiore.
Ultima considerazione è che sono stati alienati altri lotti edificabili per i quali era stato fissato lo stesso prezzo a base d’asta di €. 73,71 al metro cubo ed i prezzi complessivi offerti dagli acquirenti sono in linea con la migliore offerta della procedura in questione.
Posto che la lettera-invito era la stessa, non vi è stata alcuna lesione della par condicio, in quanto, se errore c’è stato da parte dell’Ente, questo ha riguardato entrambi i concorrenti che hanno formulato la propria offerta sullo stesso documento d’invito e sulla base del relativo criterio.
Se nel documento di gara non vi è stato alcun richiamo, nemmeno per relationem, al criterio precedente, così come espresso dal Consiglio comunale, quello impiegato nella lettera invito, basato su mq., si è oggettivato nella legge di gara e deve considerarsi valido salvo che l’Ente non ritenga di ritirarlo per motivi di convenienza, revocando la procedura ancorché – a quanto pare – non giunta alla fase di aggiudicazione definitiva.
Si ritiene, quindi, che ove la migliore offerta della gara informale espletata, in concreto, sia più conveniente rispetto a quella che sarebbe derivata dall’applicazione del criterio-prezzo stabilito dal Consiglio, convenga all’Ente conservarla, avendo raggiunto un risultato superiore a quello atteso dal Consiglio comunale. Sarà, poi, l’altro concorrente, eventualmente, ad impugnare tale decisione e, ove ottenga l’annullamento, l’Ente potrà - ove persista l’interesse - procedere alla nuova gara.
Al contrario, ove l’Ente revocasse la procedura, non solo perderebbe la possibilità di ottenere un migliore vantaggio economico, ma correrebbe il rischio d’impugnazione del concorrente migliore per ottenere l’aggiudicazione rispetto alla gara svolta (rischio più concreto dell’altro caso in cui il concorrente potrebbe ottenere solo l’annullamento della gara, ma non l’aggiudicazione).
Dr. Eugenio De Carlo 29/06/2018
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 26 marzo 2025
presentata dal dott. Giustino Goduti
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