Aumenti previsti dall’art.67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la regione Puglia – Delibera 5 luglio 2018, n. 99

Servizi Comunali Trattamento economico
di Redazione: Galli Gianluca
09 Luglio 2018

MASSIMA

L’art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 prevede, in attesa della graduale convergenza, attraverso la contrattazione collettiva nazionale, dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche “anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione” (comma 1), a decorrere dal 2017, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

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