Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Approfondimento di Luciano Catania
Servizi Comunali Imposta comunale sulla pubblicitàApprofondimento di Luciano Catania
Imposta pubblicità su ombrelloni, sedie ed elementi di arredo
Luciano Catania
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 9492/2018) ha ritenuto legittimo considerare una promozione veicolata unitariamente quella effettuata attraverso più elementi di arredo collegati strumentalmente in modo inscindibile e con un unico messaggio pubblicitario. Il caso specifico riguardava il calcolo d’imposta ed esenzione sulla superficie di sedie, ombrelloni, tavolini e cestini, riportanti la pubblicità di una nota azienda produttrice di gelati.
GRUPPO DI OMBRELLONI E SEDIE: IMPOSTA DI PUBBLICITA’ CALCOLATA COME UNICO MEZZO DI PROPAGANDA
Gli elementi di arredo degli esercizi commerciali possono essere assoggetti all’imposta comunale sulla pubblicità, considerando i mezzi di propaganda come se si trattasse di una promozione veicolata unitariamente.
Quello che rileva è la presenza di un collegamento strumentale inscindibile fra i vari elementi d’arredo e l’unicità del contenuto.
Lo ha sancito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9492/2018, esaminando il ricorso presentato da un esercente, contro l’assoggettamento al tributo di sedie, ombrelloni, tavolini e cestini, riportanti una scritta pubblicitaria.
Secondo la Suprema Corte, che ha confermato la pronuncia dei giudici di secondo grado, la superficie imponibile va determinata con una diversa valutazione “logico-spaziale” del complesso degli arredamenti.
La società ricorrente aveva impugnato l’atto impositivo emesso dal Comune, ritenendo che l’Ente avesse illegittimamente applicato la previsione dell'art. 7, d.lgs. n. 507 del 1993, che, al primo comma, prevede "L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti", mentre al secondo comma stabilisce che "Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d’imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati."
Secondo il concessionario della pubblicità tutte le sedie, ombrelloni, tavolini e cestini erano dotati di un’autonoma funzionalità, stante anche la loro amovibilità.
Ciascun arredo, infatti, poteva, in qualsiasi momento, essere rimosso o spostato.
Il ricorrente rilevava che ciascun elemento era idoneo a divulgare un messaggio pubblicitario, non ricorrendo, a suo giudizio, la diversa ipotesi di cui all'art. 5, comma 7, d.lgs. n. 507 del 1993, nella quale "I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.".
La Corte di Cassazione, invece, ha condiviso l’operato dei giudici di secondo grado che avevano considerato ciascun "gruppo di quattro sedie ed un ombrellone" come “entità autonoma", ai fini impositivi, "in quanto tutti gli ombrelloni del posto di ristoro recavano la stessa indicazione pubblicitaria". Gli “ermellini” hanno considerato legittimo prescindere dalla superficie di ciascun singolo ombrellone e considerare l’insieme del messaggio pubblicitario di ciascun blocco e su quest’ultima complessiva superficie calcolare le esenzioni e le imposte.
L’ordinanza è in linea con il principio, già affermato dalla Corte di Cassazione, per cui, "In tema di imposta sulla pubblicità, l'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 17 del d.P.R. n. 639 del 1972, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza." (Cass. n. 23567/2009, n. 16315/2013, n. 22322/2014).
3 luglio 2018
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Tutto ciò che serve sapere in previsione della scadenza per il versamento della prima rata (16 giugno 2025)
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