Novità in tema di detrazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Approfondimento di Matteo Barbero
Servizi Comunali Bilancio consolidatoApprofondimento di Matteo Barbero
Predisposizione bilancio consolidato - 1
Matteo Barbero
Per addivenire alla predisposizione del bilancio consolidato è necessario procedere alla elisione delle c.d. partite inter-company, le quali, se incluse, determinerebbero un’alterazione dei risultati complessivi. Ed è un lavoro che gli enti soggetti all’obbligo devono necessariamente preparare in modo adeguato in queste settimane, se se vuole rispettare la scadenza del 30 settembre per il varo del documento.
Come noto, infatti, il bilancio consolidato deve riflettere la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del “gruppo” quale risultante dal complesso di transazioni intercorse, nel periodo di riferimento, con soggetti esterni.
Nella maggior parte dei casi, l’operazione è neutrale, nel senso che l’elisione di una partita attiva è compensata dalla correlata elisione di una partita passiva. In alcuni casi, tuttavia, ciò non accade, il che richiede alcuni accorgimenti in sede di consolidamento.
Prima di arrivare a questo punto, però, occorre acquisire dai soggetti inclusi nel perimetro le necessarie informazioni. A tal fine, è utile disporre di un format unico, che l’ente capogruppo dovrà inviare ai soggetti controllati e partecipati chiedendo la compilazione è la restituzione entro tempi certi. Ovviamente, occorre valutare tutte le complessità e criticità che sottendono ad un consolidamento tra soggetti che applicano principi contabili differenti con tempistiche di approvazione dei documenti di consuntivazione differenti.
Di norma, i dati da acquisire riguardano immobilizzazioni, costi/ricavi e debiti/crediti, con riferimento sia ai rapporti fra il soggetto partecipato e l’ente capogruppo, sia i rapporti fra il soggetto partecipato e altri soggetti inclusi nel perimetro. È importante che i soggetti partecipati forniscano anche le coordinate del proprio piano dei conti, al fine di consentire successivamente l’elisione. Una volta acquisiti i fati, occorre procedere al confronto delle voci infragruppo correlate e all’analisi delle differenze emerse. Sulla base di tali analisi, con apposite scritture di rettifica, si procederà all’adeguamento dei bilanci dei soggetti al fine di renderli coerenti e confrontabili.
Questa operazione è particolarmente importante date le peculiarità dei diversi principi e schemi adottati dai soggetti consolidati rispetto a quanto previsto dal D. Lgs 118/2011. In particolare è da evidenziare come la derivazione della contabilità generale dalla finanziaria possa comportare una distorsione nella rilevazione della competenza economica dei fatti di gestione laddove si applicano alcune regole particolari quali la ricognizione del costo in fase di impegno e il riaccertamento dei residui. Tali prescrizioni possono, infatti, generare un disallineamento con i soggetti che adottano la contabilità civilistica e che sono tenuti alla stretta osservanza del principio della competenza economica anche ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale. Le scritture di rettifica puntano proprio ad eliminare tale disallineamento, adeguando le risultanze contabili dei soggetti coinvolti secondo il principio della competenza economica. Questo passaggio si rende necessario per poter concludere il processo di consolidamento con la fase successiva di elisione delle partite infragruppo. La terza fase, infine, che prevede l’elisione delle poste infragruppo, si traduce nella predisposizione di scritture in partita doppia aventi la finalità di elidere le voci di ricavo/costo e debito/credito corrispondenti dai bilanci dei diversi soggetti.
6 luglio 2018
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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