Novità in tema di detrazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Approfondimento di Matteo Barbero
Servizi Comunali Bilancio consolidatoApprofondimento di Matteo Barbero
Predisposizione bilancio consolidato - 2
Matteo Barbero
Ai fini della redazione del bilancio consolidato devono essere elise anche le partecipazioni incrociate detenute da soggetti del gruppo inclusi nel perimetro.
A tal fine, occorre procedere:
• all’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
• all’eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto.
Ciascun soggetto del gruppo dovrà indicare dettagliatamente le informazioni relative alle partecipazioni detenute, al fine di consentire l’individuazione delle partecipazioni incrociate.
Importante è anche il censimento degli eventuali gruppi intermedi, tenuto conto del fatto che il principio contabile applicato 4/4 dispone che, in tali casi, il bilancio consolidato “complessivo” deve essere predisposto aggregando i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.
Viceversa, nel caso in cui il soggetto consolidato dal capogruppo detenga partecipazioni in un altro soggetto rispetto al quale non sussistano i presupposti per la redazione del bilancio consolidato di cui al D.L. 127/1991, la predetta partecipazione dovrà trovare evidenziazione all’atto della sommatoria delle varie voci di bilancio del soggetto consolidato.
Infine, ricordiamo che il capogruppo deve invitare i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l’anno. In quest’ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.
6 luglio 2018
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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