Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo
Competenze Rup-Dirigenti nelle procedure di gara
Enrica Daniela Lo Piccolo
Il responsabile unico del procedimento è la figura centrale nella gestione della gara ed esso esercita tutte le competenze che non siano espressamente attribuite ad altro soggetto.
Il Tar Veneto, sez. II, con la sentenza n. 695 del 27 giugno 2018 chiarisce la portata applicativa dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici e, soprattutto, delle previsioni contenute nelle linee-guida Anac n. 3, nella parte (paragrafo 5.2.) relativa all’effettuazione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, con conseguente adozione dei provvedimenti di ammissione e di esclusione.
Il caso preso in esame riguardava proprio un provvedimento di esclusione adottato da un dirigente della stazione appaltante che aveva indetto la gara, diverso dal rup della stessa, ma per il quale il bando e il disciplinare non prevedevano esplicitamente tale competenza, pur riservando alla figura dirigenziale le attività di verifica della documentazione amministrativa: l’amministrazione aveva optato per tale soluzione, sfruttando la possibilità di attribuire lo svolgimento di tali attività a soggetti diversi dal rup dettata dalle linee-guida Anac n. 3 e dal bando-tipo n. 1/2017.
Tuttavia la declinazione delle competenze non può essere generale, bensì deve individuare chiaramente i compiti svolti dai soggetti diversi dal rup.
I giudici amministrativi fanno infatti rilevare che l’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
La giurisprudenza, nell’interpretare tale disposizione, ha stabilito che essa delinea la competenza del rup in termini residuali, estendendola anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento consolidato: il Tar Veneto la condivide e evidenzia come la disposizione identifichi nel responsabile unico del procedimento il dominus della procedura di gara.
Nell’analizzare il caso, i giudici amministrativi rilevano che gli atti di gara non esplicitavano in nessuna parte la competenza del dirigente ad adottare i provvedimenti di ammissione ed esclusione in luogo del rup.
Nella sentenza essi evidenziano che l’utilizzo dell’avverbio “specificatamente” nell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 impone che tale attribuzione avvenga in modo specifico, dettagliato, distintamente, affinchè si possa riconoscere che un compito possa e debba essere svolto da un soggetto diverso dal rup.
Le stazioni appaltanti, pertanto, possono, sulla base delle linee-guida Anac n. 3, attribuire la gestione delle operazioni della fase di ammissione a soggetti diversi dal responsabile unico del procedimento, ma sono tenute a dettagliare le competenze in modo puntuale, comprendendo nell’elencazione, in particolare, l’adozione dei provvedimenti di ammissione o di esclusione dei concorrenti, i quali, in caso contrario, permangono nella competenza generale del rup.
9 luglio 2018