No incarichi di studio o consulenza a pensionati

Approfondimento di Luigi Oliveri

Servizi Comunali Incarichi professionali
di Oliveri Luigi
07 Agosto 2018

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                              

No incarichi di studio o consulenza a pensionati

 

Luigi Oliveri

 

Niente incarichi di studio o consulenza a pensionati, anche se si tratta di lavoratori autonomi in quiescenza.

Il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia 6 giugno 2018, n. 180, ritorna in maniera molto efficace a chiarire la portata della previsione contenuta nell’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, ai sensi del quale “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (….)”. La norma precisa poi che incarichi, cariche e collaborazioni resi da soggetti in quiescenza sono consentiti solo se a titolo gratuito e per la durata massima di un anno.

La Sezione Lombardia richiama le indicazioni date Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato che, nella deliberazione SCCLEG 6/2015/PREV per evidenziare la tassatività ed assolutezza del divieto posto dal legislatore. La magistratura contabile enuncia “la natura palesemente selettiva del divieto introdotto dalla norma, la quale introduce nel sistema – in modo diretto e senza deroghe o eccezioni, se non per il caso della gratuità e per la durata massima di un anno – un impedimento generalizzato al conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza. Tale impedimento appare fondato su un elemento oggettivo che non lascia spazio a diverse opzioni interpretative”.

Dunque, contrariamente a quanto indicato nella richiesta di parere, il divieto non riguarda solo i pensionati lavoratori dipendenti pubblici o privati e si estende anche ai lavoratori autonomi.

La Sezione non considera corrette le indicazioni contenute nelle circolari del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 6/2014 e 4/2015, ove si afferma che per “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza” devono intendersi “esclusivamente i lavoratori dipendenti e non quelli autonomi”.

Come esplicitato dalla setenza del Consiglio di stato 4718/2016, la ratio della disposizione in esame “è evidentemente di favorire l’occupazione giovanile”, il che non consente, dunque, “alle amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza … tali incarichi sono consentiti solamente a titolo gratuito, e per un periodo non superiore ad un anno”.

12 luglio 2018

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