Spese legali del dipendente a carico del Comune se non c'è conflitto di interessi

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 11 luglio 2018, n. 18256

Servizi Comunali Cause e liti
di Redazione: Galli Gianluca
13 Luglio 2018

MASSIMA

L'art. 28 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e autonomie locali, applicabile alla fattispecie "ratione temporis" ex art. 60 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel ricalcare la disciplina già dettata dall'art. 67 del d.p.r. p. 268 del 1987, prevede che "l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l' apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa gr ve l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni tato e grado del giudizio."

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