Atto di accertamento IMU per omesso/parziale versamento su area fabbricabile e novità in materia di contraddittorio
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiUn nostro contribuente per ristrutturare un immobile lo ha demolito e poi ricostruito. In caso di ristrutturazione si paga l’IMU sull’area di sedime, vale anche in caso di demolizione dello stabile o paga per l’intera area edificabile?
In merito al quesito posto, si specifica che per immobili oggetto di interventi edilizi di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione, la norma impone di considerare il valore dell’area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori, o di utilizzo se antecedente (articolo 5, comma 6 del decreto 504/1992). In verità, ad identica conclusione si dovrebbe pervenire anche nel caso di ampliamento del fabbricato.
Nel caso specifico di demolizione di un fabbricato, occorrerà considerare la rendita iscritta in catasto fino alla data di demolizione, e da qui in poi occorrerà considerare il valore dell’area fabbricabile.
A questo punto occorre, però, dare un significato al fatto che la norma fa riferimento alla rendita iscritta in catasto al 1° gennaio. Si ritiene, che tale riferimento operi esclusivamente per i fabbricati che pur non subendo interventi edilizi ottengono una modifica della rendita.
Il caso si verifica quando la variazione della rendita non consegue a una diversa valutazione di elementi esistenti al momento dell’accatastamento, ma alla valutazione di fatti ed elementi nuovi. Ne è un esempio il caso dei cosiddetti immobili “imbullonati” per il quale la normativa (legge 208/2015) prevede espressamente che la rendita proposta per “scorporare” gli impianti decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo, anche se per Docfa presentati entro il 15 giugno 2016 è stata data la possibilità di far retroagire la rendita al 1° gennaio 2016.
Pertanto, se un contribuente ha “dimenticato” di presentare il Docfa l’anno scorso, e lo presenta quest’anno, la nuova rendita potrà essere utilizzata solo a partire dal 1° gennaio 2018.
In merito, si potrà comunque fare riferimento alle precisazione contenuta nella circolare n. 11 del 6 ottobre 2005 emanata dalla soppressa agenzia del Territorio dove, peraltro, si davano specifiche indicazioni circa la necessità di inserire nelle annotazioni catastali la natura della variazione, se retroattiva oppure no.
Dott. Gianluca Russo 12/07/2018
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito dell'Avv. Lorella Martini
Dipartimento delle Finanze – Risoluzione 10 marzo 2020, n. 2/DF
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
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