Richiesta accesso atti (verbali elezioni RSU) da organizzazione sindacale, senza rappresentanza nell’Ente
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo
Servizi Comunali AccessoApprofondimento di Pietro Alessio Palumbo
L’Accesso alla documentazione contente le dimissioni dei dipendenti
Pietro Alessio Palumbo
La disciplina in materia di accesso civico di cui al D.Lgs. 33/2013 prevede che allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti a tutela di interessi giuridicamente rilevanti. L'esercizio di tale diritto, non è sottoposto a limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione. I dati e i documenti che si ricevono a seguito di istanza di accesso civico divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli, sebbene il loro trattamento vada effettuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. E’ quindi alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell'accesso, che va valutata l'esistenza di un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato. In questa cornice regolatoria, il Garante Privacy con provvedimento 75/2018 ha ben chiarito che l’ente che respinge una richiesta di accesso civico ad oggetto documentazione contenente le dimissioni di un dipendente, assume una condotta legittima, in quanto la relativa ostensione, unita alla generale conoscibilità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare al dipendente, pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali. Per tali motivi neppure è accordabile – precisa il Garante - eventuale accesso civico parziale alla documentazione in questione. Ciò in quanto non si eliminerebbe completamente la possibilità che il controinteressato possa essere re-identificato, attraverso il complesso della vicenda e il dettaglio delle informazioni contenute negli atti richiesti in ostensione. Resta in ogni caso salva la possibilità per l'istante di esercitare il diverso diritto di accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. della L. 241/1990, tuttavia accordabile laddove dimostri di possedere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione descritta.
13 luglio 2018
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Consiglio di Stato, Sezione II – Sentenza 7 aprile 2024, n. 2974
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Circolare 14 aprile 2025, n. 1308
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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