Accesso alla corrispondenza confidenziale

Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo

Servizi Comunali Accesso
di Palumbo Pietro Alessio
01 Agosto 2018

Accesso alla corrispondenza confidenziale                                                    

                          L’Accesso alla corrispondenza “confidenziale”.

Pietro Alessio Palumbo

Il co.2 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. La norma non limita l’accesso ai documenti amministrativi positivizzati dall’art. 22 della L. 241/1990 in ogni rappresentazione, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni, o, comunque, da queste utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Devono piuttosto ritenersi in astratto accessibili per c.d. Accesso generalizzato, tutti i documenti in possesso della amministrazione, compresi quelli a formazione privata che siano stati protocollati in quanto ricevuti o spediti dalla pubblica amministrazione. Sono accessibili quindi anche le raccomandate A/R inviate all’amministrazione da un privato, qualificandosi come documenti protocollati e detenuti dalla P.A. Per altro verso, la libertà e la segretezza della corrispondenza godono di tutela costituzionale ex art. 15 Cost., essendone consentita la limitazione unicamente previo atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie di legge. A giudizio del TAR Lazio sent. 6875/2018, il punto di caduta logico-giuridico univoco di tali (divergenti) approdi ermeneutici è che un ente, nel valutare un’istanza di accesso, deve tenere in considerazione l’intenzione dei soggetti coinvolti nello scambio della corrispondenza, il mezzo utilizzato ed in particolare la legittima aspettativa di confidenzialità degli interessati. Il carattere di confidenzialità, peraltro, non muta in relazione al numero dei destinatari della comunicazione, purché - precisa l’illuminante sentenza citata -  gli stessi siano collegati da una qualche relazione stabile. Deve dunque ritenersi del tutto legittimo un diniego d’accesso a corrispondenza indirizzata all’ente, qualora per il rapporto di stabilità che lega i destinatari e l’aspettativa di confidenzialità nutrita dai controinteressati, debba ritenersi per ciò stesso riservata.

13 luglio 2018

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