Il controllo istituzionale sulle Fondazioni

Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo

Servizi Comunali Partecipazioni
di Lo Piccolo Enrica Daniela
30 Luglio 2018

Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo                                                                 

Il controllo istituzionale sulle Fondazioni

Enrica Daniela Lo Piccolo

 

Il controllo esercitato dallo Stato e dalle Regioni sulle fondazioni in base all’art. 25 del codice civile è preordinato alla tutela dell’ente e del suo patrimonio, ma non può tradursi in censure di atti gestionali.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4288 del 13 luglio 2018 chiarisce la funzionalizzazione dei poteri di intervento dell’autorità governativa per le fondazioni con rilevanza nazionale e di quella regionale per quelle con più limitato ambito territoriale: l’esercizio di tali poteri è giustificato dall’assenza di un controllo interno analogo a quello esercitato nelle associazioni dai membri o da appositi organi a ciò deputati.

Il controllo pubblico previsto dall’art. 25 del codice civile esprime non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo, che sarebbero incompatibili con l’autonomia privata degli enti destinatari, bensì piuttosto una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all’atto di fondazione.

La verifica non è tuttavia astratta e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell’interesse interno e istituzionale dell’ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l’atto di riconoscimento giuridico della fondazione.

Secondo il Consiglio di Stato, in una simile prospettiva è ammissibile che l’autorità statale o regionale possa sollecitare la fondazione a valutare l’annullamento di propri atti per evitare contenziosi pregiudizievoli per il patrimonio, mentre la stessa non può intervenire per garantire soggetti terzi (che devono tutelarsi presso le opportune sedi giudiziarie).

Nel caso analizzato, invece, la Regione aveva annullato un provvedimento del cda della fondazione che non si fondava su un controllo di legittimità rispetto alle finalità istituzionali, ma su una verifica di singoli atti di gestione del personale dipendente, riguardo a una vicenda di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

L’intervento sull’atto gestionale non era pertanto sostenibile, proprio in quanto eccedente rispetto alle finalità di controllo pubblico sancite dall’art. 25 del codice civile, risultando quindi compressivo delle autonome determinazioni assunte dalla fondazione, non risultando quindi utile alla salvaguardia degli scopi istituzionali e programmatici dell’ente controllato.

La sentenza del Consiglio di Stato, quindi, consente di distinguere dal più ampio controllo pubblico sulla salvaguardia della fondazione in chiave istituzionale il controllo interno esercitabile dai singoli fondatori pubblici, il quale può assumere caratterizzazioni molto più pregnanti, volte a garantire sia la correttezza delle dinamiche gestionali sia gli equilibri di bilancio.

16 luglio 2018

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