Accesso agli atti pratica edilizia abitazione confinante

Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli

Quesiti
di Petrulli Mario
23 Luglio 2018

Alla luce della sentenza del TAR Aosta del 15/03/2017 n. 12 l'accesso agli atti di una pratica edilizia di un'abitazione confinante ristrutturata vent'anni addietro può essere negata dal Comune, considerato che l'intervento edilizio non è in atto?

Richiesta di chiarimenti del 19 luglio 2018

Se tra le abitazioni vicine insiste una separazione di una strada comunale, si parla lo stesso di abitazione vicine dal punto di vista del diritto?

Inoltre, altro possibile caso, tra le due abitazioni insiste prima della seconda abitazione un’altra abitazione, si parla lo stesso di abitazione vicine dal punto di vista del diritto?

Risposta

La circostanza che un intervento edilizio sia ormai concluso (come nel caso specifico, visto che nel quesito si parla di una ristrutturazione di circa 20 anni addietro) non è un elemento su cui basare il diniego di accesso ad una pratica edilizia. Ciò in quanto, come è noto, l’abuso edilizio è una situazione di illegittimità permanente (cfr., ad esempio, TAR Valle d’Aosta, sent. 5 dicembre 2016 n. 60): quindi, poiché l’interesse del vicino richiedente l’accesso è, presumibilmente, quello di accertare la commissione di eventuali illeciti edilizi che si ripercuotono anche sulla sua posizione soggettiva in termini negativi (oltre che sul territorio ove vive), è evidente che l’interesse all’accesso permane anche a lunga distanza dalla commissione dell’eventuale abuso.

Bisogna, inoltre, considerare che, in generale, l’accesso relativo a titoli edilizi da parte del confinante è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza: è stato, infatti, affermato che la vicinitas costituisce di per sé già un legittimo interesse concreto e attuale, tale da giustificare l’accesso agli atti amministrativi della pratica del proprietario adiacente, in quanto denota una stabile situazione di collegamento giuridico con l’immobile oggetto di trasformazione edilizia. Pertanto, il vicino ha un interesse legittimo a tutelare le sue situazioni giuridiche ed economiche dai pericoli e dalle lesioni derivanti dalle nuove opere realizzate dal controinteressato od anche alla semplice volontà di far rispettare le leggi ed i piani urbanistici (cfr., ad esempio, Tar Campania, Napoli, sent. n. 3382/2017, nonché la stessa sentenza citata nel quesito).

 19 luglio 2018   Avv. Mario Petrulli    

 

Risposta alla richiesta di chiarimenti   

Premesso che il chiarimento deve essere considerato sempre nell’ottica dell’accesso ad un titolo edilizio e che la materia richiederebbe approfondimenti non possibili in questa sede per comprensibili motivi, si precisa quanto segue.

Secondo la giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 9 gennaio 2018, n. 17), ai fini della configurabilità dell’interesse diretto, concreto ed attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990 per legittimare l’istanza di accesso agli atti è sufficiente il requisito della “vicinitas”, la quale sussiste in capo:

al confinante, ossia al soggetto che condivide un confine con l’immobile a cui si riferisce la richiesta di accesso;

al frontista, ossia al soggetto che è diviso dal confinante da una via, una strada, un corso d’acqua;

a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con l’edificio o con il terreno in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso.

In tale prospettiva, quindi, la legittimazione all’accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento abbia dispiegato o sia idoneo a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti (in tal senso, ex multis, TAR Veneto, sez. III, 28 marzo 2017, n. 314; TAR Campania, Napoli, sez. VI, 1 marzo 2017 n. 1183; TAR Lazio, Roma, sez. II, 6 febbraio 2017 n. 2025).

È stato, altresì, precisato che la “vicinitas” non è concetto che si presti a valutazioni anticipate e che il riscontro della sua sussistenza avviene caso per caso, in relazione alle concrete circostanze di fatto, ed in considerazione della specifica posizione legittimante vantata da parte del soggetto che agisce (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 novembre 2015, n. 5234).

In generale, perciò:

è compito dell’ufficio verificare caso per caso l’esistenza della vicinitas come definita in precedenza (confinante, frontista, soggetto con stabile collegamento);

la presenza di una strada o di un terzo lotto fra l’immobile del richiedente l’accesso e l’immobile a cui si riferisce il titolo in richiesta non rappresenta necessariamente un ostacolo alla legittimità dell’istanza di accesso. A mero titolo esemplificativo, l’esistenza di una stradina di scarso rilievo difficilmente può avere rilevanza per negare l’esistenza dello stabile collegamento richiesto dalla giurisprudenza per legittimare l’accesso; al contrario, l’esistenza di un lotto intermedio di notevoli dimensioni potrebbe giustificare l’assenza dello stabile collegamento suddetto.

Infine, ci sia consentita un’ulteriore riflessione.

Alla luce delle norme in materia di trasparenza e accesso civico (Decreto Legislativo n. 33/2013) e del rilievo che la pubblicità riveste nel settore edilizio (basti pensare che l’art. 20 comma 6 del Testo Unico Edilizia prevede la pubblicazione sull’albo pretorio dell’avvenuto rilascio di un permesso di costruire), il diniego di un accesso in materia edilizia rappresenta, a nostro avviso, un’ipotesi rara.

 20 luglio 2018   Avv. Mario Petrulli 

 

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