Anticipazione di tesoreria

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
20 Luglio 2018

Una A.S.P. chiede chiarimenti in merito alla gestione dell'anticipazione di tesoreria.

Si precisa che la contabilità è ancora gestita secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000 e non secondo i principi dell’armonizzazione.

Nello specifico il cliente ha un capitolo in entrata in cui incassa le somme anticipate dalla banca e un capitolo in uscita che utilizza per restituire le somme anticipate, questi capitoli hanno lo stanziamento iniziale da bilancio di previsione perche' l'anticipazione di tesoreria non può superare la somma dei 3/12 delle entrate del penultimo bilancio quest'anno ha quindi 346000 stanziati in entrata e la stessa somma in uscita.

Se nel corso dell'anno la banca gli anticipa tutti i 346000 e l'ente restituisce la stessa somma totale, ha un saldo = 0.

La tesoreria però continua a dare un'anticipazione, l'Ente può sfondare i suddetti capitoli non trattandosi di partita di giro?

Risposta

Nel quesito viene indicato che l’Ente gestisce la contabilità “”... secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000 “”: al riguardo si osserva che a norma dell’art. 164 del T.U.E.L. il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, il che comporta che le sue previsioni costituiscono limite agli impegni (stanziamenti di competenza) e ai pagamenti (stanziamenti di cassa);  l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo citato precisa però che tali limitazioni non valgono per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e per le partite di giro.

Da quanto detto deriva che, poiché gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (tranne le entrate per accensione prestiti), è possibile in corso di esercizio accertare ed anche riscuotere le entrate per qualsiasi importo, e così “sfondare” la previsione, sia di competenza che di cassa, dei capitoli di entrata, e questo vale anche per il capitolo inerente l’introito delle anticipazioni di tesoreria; identiche considerazioni valgono per il corrispondente capitolo di spesa, relativo al rimborso delle anticipazioni, a carico del quale pertanto le operazioni di impegno e di pagamento possono superare in corso di esercizio sia lo stanziamento di competenza che quello di cassa.

Non risulta alcuna norma che preveda l’obbligo di “regolarizzare” i suddetti sfondamenti, mediante variazioni che adeguino gli stanziamenti agli importi accertati - e impegnati - in eccesso, anche se appare opportuno che a ciò si provveda prima della chiusura dell’esercizio.

20 luglio 2018                                                              Ennio Braccioni

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