Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiUna A.S.P. chiede chiarimenti in merito alla gestione dell'anticipazione di tesoreria.
Si precisa che la contabilità è ancora gestita secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000 e non secondo i principi dell’armonizzazione.
Nello specifico il cliente ha un capitolo in entrata in cui incassa le somme anticipate dalla banca e un capitolo in uscita che utilizza per restituire le somme anticipate, questi capitoli hanno lo stanziamento iniziale da bilancio di previsione perche' l'anticipazione di tesoreria non può superare la somma dei 3/12 delle entrate del penultimo bilancio quest'anno ha quindi 346000 stanziati in entrata e la stessa somma in uscita.
Se nel corso dell'anno la banca gli anticipa tutti i 346000 e l'ente restituisce la stessa somma totale, ha un saldo = 0.
La tesoreria però continua a dare un'anticipazione, l'Ente può sfondare i suddetti capitoli non trattandosi di partita di giro?
Nel quesito viene indicato che l’Ente gestisce la contabilità “”... secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000 “”: al riguardo si osserva che a norma dell’art. 164 del T.U.E.L. il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, il che comporta che le sue previsioni costituiscono limite agli impegni (stanziamenti di competenza) e ai pagamenti (stanziamenti di cassa); l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo citato precisa però che tali limitazioni non valgono per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e per le partite di giro.
Da quanto detto deriva che, poiché gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (tranne le entrate per accensione prestiti), è possibile in corso di esercizio accertare ed anche riscuotere le entrate per qualsiasi importo, e così “sfondare” la previsione, sia di competenza che di cassa, dei capitoli di entrata, e questo vale anche per il capitolo inerente l’introito delle anticipazioni di tesoreria; identiche considerazioni valgono per il corrispondente capitolo di spesa, relativo al rimborso delle anticipazioni, a carico del quale pertanto le operazioni di impegno e di pagamento possono superare in corso di esercizio sia lo stanziamento di competenza che quello di cassa.
Non risulta alcuna norma che preveda l’obbligo di “regolarizzare” i suddetti sfondamenti, mediante variazioni che adeguino gli stanziamenti agli importi accertati - e impegnati - in eccesso, anche se appare opportuno che a ciò si provveda prima della chiusura dell’esercizio.
20 luglio 2018 Ennio Braccioni
Conferenza Stato-città ed autonomie locali – Report seduta 15 maggio 2025
Risposta del Dott. Matteo Barbero
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