Dotazioni infrastrutturali

Risposta al quesito del Dott. Vincenzo Cuzzola

Quesiti
di Cuzzola Vincenzo
24 Luglio 2018

L’art. 43 del D.L. 50/2017 prevede deroghe per il rispetto del pareggio di bilancio limitatamente a investimenti connessi alla ricostruzione, miglioramento della dotazione infrastrutturali, nonche al recupero immobili e delle strutture destinate a servizi per la popolazione.

 

L’acquisto di automezzi (camion, trattore, auto per PROTEZIONE CIVILE ecc. ) rientra nella casistica di “dotazioni infrastrutturali”?

 

In caso di risposta negativa se in un progetto per centro raccolta differenziata si inseriscono dei mezzi necessari per la funzionalità dell’impianto tipo camion, trattore ecc. potrebbe rientrare nei limiti imposti dall’art. 43 del  D.L. 50/2017?

 

ART. 43-bis  Assegnazione di spazi finanziari (160)

 

In vigore dal 13 agosto 2017

 

1.  Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti. (161)

 

2.  Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

 

3.  Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli” sono soppresse.

 

 

Risposta

Per dotazioni infrastrutturali si intende il complesso di beni capitali che, pur non utilizzati direttamente nel processo produttivo, forniscono una serie di servizi indispensabili per il funzionamento del sistema economico: strade, linee ferroviarie, porti, scuole, ospedali, ecc. 

 

Non rientrano, quindi, nella nozione di infrastrutture, i beni mobili (quali autovetture leggere e pesanti). Potrebbero rientrare, invece, i miglioramenti apportati sulle reti di comunicazione per raccolta e smaltimento del rifiuto solido urbano.

Dott. Vincenzo Cuzzola 16/07/2018

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