La commissione comunale sui locali/impianti di pubblico spettacolo

Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo

Servizi Comunali Pubblica sicurezza
di Lo Piccolo Enrica Daniela
27 Luglio 2018

Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo                                                          

LA COMMISSIONE COMUNALE SUI LOCALI/IMPIANTI

DI PUBBLICO SPETTACOLO

Enrica Daniela Lo Piccolo

La Commissione comunale tecnica di vigilanza, incaricata a valutare l’idoneità dei luoghi e dei locali sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l’applicazione dell’art.80 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., attribuite alla competenza comunale dell’articolo 19 del D.P.R.n.616/1977.

Salvo quanto previsto dagli art. 141 bis e 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635, come modificati dall’art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n.311, per valutare l’idoneità dei locali sede di pubblico spettacolo e trattenimento, a meno che la natura dei luoghi e delle opere in cui sono installati gli allestimenti temporanei, richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per quegli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la Commissione di vigilanza abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni.

E’ sempre prevista la verifica della Commissione Provinciale di vigilanza e sono fuori dal campo di applicazione del presente regolamento i seguenti casi:

  1. Quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
  2. Quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  3. Per i parchi di divertimento e per le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportino sollecitazioni fisiche degli spettatori e del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

Vi sono tipologie di competenze escluse dal’ambito di applicazione della  Commissionie. Ad esempio,  i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone. “Fatto salvo il parere preventivo da parte della Commissione sui progetti di impianti fissi, nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone”.

Gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale o quella comunale, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza”.

Nell’ipotesi del comma 2 la domanda dell’istante dovrà  essere avvalorata da dichiarazione resa dal richiedente, l’autocertificazione dovrà attestare l’uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l’osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla Commissione. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l’organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato.

Non necessitano, inoltre, di licenza di agibilità perché esclusi dal campi di applicazione del Decreto 19 agosto 1996 e s.m.i.,:

a) Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio : animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti con altezza massima pari a mt. 0,80, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione.

b) Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.

c) Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.

d) Pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l’intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l’afflusso non sia superiore a 100 persone.

e) Allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l’apprestamento di elementi che lascino presupporre un’attività di pubblico spettacolo e la capienza non sia superiore alle 200 persone. Qualora la capienza sia superiore alle 200 persone si applicano le disposizioni del successivo art. 7.

f) Sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento.

g) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

h) Impianti sportivi, palestre, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.

Per i casi di cui alla lettera a), e), i) deve essere prodotta apposita domanda indirizzata al Comune con allegata una relazione descrittiva dell’evento corredata dalla dichiarazione di acquisizione da parte dell’organizzatore della manifestazione della documentazione relativa a:

a) idoneità statica delle strutture allestite;

b) esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati;

c) corretto e regolare montaggio delle strutture;

d) approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.

Per i locali e gli impianti temporanei di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, deve essere presentata prima dell’inizio dell’attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.

Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame del progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione Comunale.

Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione Comunale o Provinciale.

In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione Comunale o Provinciale, l'attività può proseguire con la semplice  richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

Ricordiamo che la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P.V.L.P.S.) è un organo nominato dalla Prefettura tramite il servizio di Polizia Amministrativa che interviene ad esprimere un parere obbligatorio, non vincolante, circa l’idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi.

 Tale Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al rilascio della licenza

Su iniziativa del Governo, in fase di approvazione della legge di stabilità 2014, è stato approvato l’emendamento all’art. 1, presentato con il comma 290 bis, ove si propone che ‘novellando il comma 20 dell’articolo 12 del Decreto legge 95/2012, restano ferme le Commissioni tecniche provinciali sui locali di pubblico spettacolo. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spesa. Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge‘. L’emendamento, in fase di pubblicazione della legge, è stato introdotto all’art. 1, comma 440, che testualmente recita “All’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l’esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi,  gettoni  di  presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge”.

Con tale comma il Governo ha inteso porre fine alla querelle che si era aperta sulla soppressione delle Commissioni, osteggiata duramente dal Ministero dell’Interno.

La legge specifica composizione, durata e compiti della Commissione.

La Commissione, organo collegiale perfetto, è così costituita:

  1. Sindaco o suo delegato, che la presiede;
  2. Comandante di Polizia Municipale o suo delegato;
  3. Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico o suo delegato;
  4. Dirigente del Settore LL.PP. in caso di esame di progetti di OO.PP. per parere preventivo di fattibilità o sopralluogo per verifica di agibilità di edifici pubblici;
  5. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  6. Un esperto in elettrotecnica.

Per garantire il regolare funzionamento della Commissione comunale di vigilanza si prevede la nomina di un componente supplente.

Si prevede, altresì, la possibilità di nominare di volta in volta un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, a seconda delle dotazioni tecnologiche del locale o dell’impianto da verificare, compreso un tecnico esperto in giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, quando siano impiegati nello spettacolo da verificare.

Possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

La Commissione dovrà inoltre essere integrata con un rappresentante del CONI nel caso di impianti

sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.

Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Sindaco, contestualmente alla nomina della commissione di cui al precedente articolo.

La Commissione comunale di vigilanza viene nominata con determinazione del Sindaco e rimane in carica per tre anni e, comunque, fino alla scadenza del mandato del sindaco. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 16 maggio 1994, convertito con modificazioni, nella Legge 15 luglio 1994, n.444, la Commissione è prorogata per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

 

Quanto ai compiti, come accennato, la Commissione provvede, ai fini dell’applicazione dell’art.80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o al Servizio Pubblici Spettacoli.

In particolare la Commissione, ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S., provvede a:

  1. Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti  di  pubblico  spettacolo  e  trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  2. Verificare  le  condizioni  di  solidita',  di sicurezza e di igiene  dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele  ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  3. accertare  la  conformita'  alle  disposizioni  vigenti  e la visibilita'  delle  scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
  4. accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio  1998,  n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni  pubbliche,  gli  aspetti  tecnici  di sicurezza e di igiene  al  fine  della  iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  5. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele   imposte   e   che  i  meccanismi  di  sicurezza  funzionino regolarmente,   suggerendo  all'autorità  competente  gli  eventuali provvedimenti.

 

 

 

Le normative di riferimento sono le seguenti:

 

  • Art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  • Artt. 141 e 142 del Regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
  • D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica  Sicurezza;
  • Decreto del Ministero dell’Interno datato 22.2.1996 n. 261 regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte del Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento;
  • Decreto Ministero dell’Interno 18/3/1996 n. 61 “Norme per la costruzione e la sicurezza degli impianti sportivi”, coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte con decreto del Ministro dell’Interno del 6 giugno 2005;
  • Decreto Ministero dell’Interno 19/8/1996 n. 149 sull’approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
  • Legge 9.1.1989 n. 13 e D.M. 14.6.1989 n. 236 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati”;
  • art. 4 legge 18 marzo 1968, n. 337;
  • D.M. 18 maggio 2007 e circolare esplicativa del 1° dicembre 2009;
  • D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 e circolare esplicativa n. 617 del 2.2.2009;
  • Norma CEI 64-8/7;
  • Circolare 16 del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 1951.

 

La Commissione, come anticipato, ai sensi dell’art. 142 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. ( R.D. 6.5.1940 n. 635), svolge i seguenti compiti::

 

  1. esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  2. verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
  3. accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
  4. accerta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.3,anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  5. controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.
    Da anni, ormai, si dibatte sulla operatività delle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.            A tal proposito, abbiamo avuto già modo di occuparci del problema con un intervento del novembre 2012.   Dopo un ulteriore rinvio dello scorso 12 novembre, si attendeva la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato sulla loro vigenza, a seguito del parere richiesto dal Ministero dell’Interno; con un finale a sorpresa, però, le Commissioni Provinciali di vigilanza sono state salvate grazie alla legge di stabilità.
    Negli ultimi mesi del 2012 era stato sostenuto da qualche commentatore, forse in modo precipitoso, che tutte le Commissioni erano state soppresse, sia le Comunali che le Provinciali, complice una interpretazione frettolosa di un parere del Ministero dell’Interno del 21/9/2012, prot.557/PAS/U/016945/13500.A, inviato alla Prefettura di Perugia in ordine alla installazione di un  Luna Park nella stessa città.
    Nella seconda parte di detto parere, il Ministero faceva sorgere dubbi sulla effettiva vigenza delle Commissioni di Vigilanza, richiamando l’art. 12, comma 20 del d. l. 95/12[1][3], convertito con modificazioni dalla legge 135/2012[2][4], che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del d. l. 112/08[3][5], noto come “Spending review”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008[4][6]; tra tali organismi venivano annoverate anche le Commissioni Provinciali di Vigilanza.   
    Successivamente, al fine di fare chiarezza in ordine alla tematica che, oramai, aveva interessato tutti i settori interessati, il Ministero dell’Interno con quesito 15005/20 del 08/02/2013 chiese al Consiglio di Stato il parere in merito alla “applicazione dell’art. 12, comma 20, del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente agli organismi del Ministero dell’interno” (tra i quali anche le Commissioni Provinciali di Vigilanza).
    Tale quesito trattava, sostanzialmente, due problematiche: la data di scadenza degli organismi collegiali, che il Ministero determinava al decorrere del biennio dalla data di entrata in vigore dell’ultimo provvedimento di proroga, il D.P.C.M. 13.10.2011, e l’individuazione degli stessi organismi che dovrebbero essere sottratti alla soppressione per la specializzazione delle competenze ed il ruolo svolto, nonché tutti gli organi collegiali la cui soppressione non otterrebbe alcun effetto pratico perchè, in entrambe le ipotesi, il loro funzionamento comporta un onere finanziario modesto per lo Stato.
    Il Consiglio di Stato, in risposta al predetto quesito, nell’adunanza della Commissione speciale del 24 aprile 2012, ha reso il parere n. 02632/2013 del 06/06/2013 e, in ordine al primo punto, ha aderito alla interpretazione del Ministero, stabilendo che la scadenza degli organismi collegiali doveva essere riferita all’effettiva durata della proroga disposta dal D.P.C.M. 13.10.2011,  con decorrenza dalla data di entrata in vigore e, quindi, fino al 14 dicembre 2013.  
    Invece per la individuazione degli organismi da sopprimere, il Consiglio rinviava il parere, chiedendo allo stesso Ministero dell’Interno di disporre un ulteriore approfondimento, invitandolo a precisare 'per ciascuna commissione l’onere finanziario annuale e l’impatto derivante dalla loro soppressione, nonché a predisporre un elenco degli organismi destinati alla soppressione', riservandosi, quindi, ogni decisione definitiva solo all'esito di tale informativa.
    Dopo l’ulteriore nota del Ministero, nell’adunanza del 16 ottobre 2013 il Consiglio di Stato rendeva un nuovo parere, pubblicato il successivo 12 novembre, ancora una volta interlocutorio e non definitivo. 
    Infatti, pur precisando che alcune commissioni erano da ritenersi infungibili, non sostituibili con altri organismi, precisava che diverse altre, tra le quali le Commissioni Provinciali di vigilanza, erano decisamente da sopprimere in quanto le loro attività potevano essere svolte da strutture o uffici amministrative esistenti.
    Il parere si concludeva, però, senza alcuna definitiva decisione con la richiesta al Ministero dell’Interno di ulteriore istruttoria conclusiva.       Con la legge di stabilità 2014, si è posto un punto definitivo alla vicenda.
    Per chi si stava già preparando a celebrare la soppressione delle Commissioni provinciali e, da qualche giorno, lo andava annunciando su giornali e siti on line, ecco la risposta della pubblica amministrazione (Ministero dell’Interno).
    Proprio su iniziativa del Governo, in fase di approvazione della legge di stabilità 2014, è stato approvato l’emendamento all'art. 1, presentato con il comma 290 bis, ove si propone che 'novellando il comma 20 dell'articolo 12 del Decreto legge 95/2012, restano ferme le Commissioni tecniche provinciali sui locali di pubblico spettacolo. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spesa. Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge'. L’emendamento, in fase di pubblicazione della legge, è stato introdotto all’art. 1, comma 440, che testualmente recita “All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi,  gettoni  di  presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge”.         Con tale comma il Governo ha inteso porre fine alla querelle che si era aperta sulla soppressione delle Commissioni, osteggiata duramente dal Ministero dell'Interno.
    Unica concessione, come si rileva, è legata alla rinuncia di qualsiasi compenso per la partecipazione alle sedute della Commissione da parte dei componenti.
    Resta, comunque, fermo che le Commissioni Comunali di vigilanza erano e restano pienamente operative in quanto la loro soppressione non era mai stata posta in discussione, salvo che per qualche errata interpretazione da parte di qualche frettoloso commentatore.

 

 

L’art. 12, comma 20, primo periodo, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, la cosiddetta Spending Review, dispone che “A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pu

bbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano”.

 

Si tratta in buona sostanza della soppressione degli organismi collegiali “non più necessari” ossia “inutili” questa volta però operata in modo drastico rispetto al tentativo di cui all’art. 1, comma 28 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all’art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’art. 96 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e all’art. 68 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscal

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