La prova della mancanza di demansionamento spetta al datore di lavoro

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 3 luglio 2018, n. 17365

Servizi Comunali Dotazione organica
di Redazione: Galli Gianluca
25 Luglio 2018

MASSIMA

I principi affermati da Cass. 18.1.2018 n. 1169, secondo cui, quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

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