Abbandono rifiuti

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
26 Luglio 2018

Un cittadino vorrebbe sapere se - assistendo all'abbandono di rifiuti domestici (che invece, a norma di legge andrebbero conferite con altre modalità), nei cestini in giro per l’abitato - è legittimo/lecito fotografare/video riprendere la persona al fine di informare le competenti Autorità Si potrebbe incorrere in “illeciti” magari anche sanzionabili? Ed in caso affermativo, sulla base di quale normativa ed in che entità?

 

 

Risposta

Per casi analoghi a quelli descritti nel quesito, il rischio di violare quanto dispone l’art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) non è inesistente. Orbene, non si è responsabili di quanto previsto dal predetto articolo quando la ripresa avvenga in un luogo pubblico (parco, edificio pubblico, pubblica via, ecc.) tutte le volte in cui si voglia prevenire un illecito nei riguardi di chi stia riprendendo. 

 

Infatti, un’ipotesi particolare è quella di chi filmi persone per tutelare un proprio diritto oppure per dimostrarne un illecito. La suprema Corte ha stabilito che non viola la privacy chi effettui riprese fotografiche o filmati dell’attività edificatoria in corso nella proprietà del vicino: la fattispecie concreta era quella della costruzione di un manufatto in prossimità del confine tra due abitazioni che sembrava non rispettare le prescrizioni urbanistiche e civilistiche (cfr. Cass., sent. n. 25453/2011 del 24.06.2011). Se, infatti, non c’è interferenza illecita nella vita privata riguardo alle riprese pure e semplici dell’altrui abitazione, tanto più ciò vale se l’occhio della telecamera è diretto a riprendere possibili illeciti come, appunto, un abuso edilizio.

 

Allo stesso modo, in ambito condominiale, la suprema Corte ha affermato che se scopo del comportamento non è quello di arrecare disturbo alle persone filmate bensì di acquisire prove delle violazioni del regolamento di condominio, agendo per la tutela dei propri diritti, non sussiste alcun reato. È, però, necessario non attivare un sistema di videosorveglianza continuo e prolungato sulla proprietà altrui, nel qual caso, infatti, si passerebbe dalla ragione al torto. La condotta di filmare e fotografare il vicino, infatti, non deve essere abituale (cfr. Cass., sent. n. 18539/2017).

 

La Corte di Cassazione (cfr. Cass., sent. n. 18908, del 13.05.2011) ha, poi, stabilito la liceità della condotta di chi filmi persone sconosciute, purché non diffonda le immagini per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui. In pratica, registrare o filmare, di nascosto, una conversazione tra privati, utilizzando un cellulare o un altro apparecchio è lecito anche senza il consenso dell’interlocutore. Tuttavia, non si ha diritto di diffondere o pubblicare il materiale su un social network né si può inviare, via mail, il file audio contenente le voci delle persone spiate.

 

Uno dei casi più diffusi e confacenti con quello del quesito è l’effettuare riprese in luogo pubblico. Ebbene, chi decida di frequentare un luogo pubblico (una piazza, ad esempio) accetta il rischio di essere visto e, eventualmente, di essere ripreso.

 

La legge, poi, vieta la diffusione di immagini che non sia autorizzata dal diretto interessato (cfr. art. 96, legge n. 633/1941); pertanto, qualora si effettui un filmato di persone sconosciute, anche se si trovino in luogo pubblico, non potrà essere pubblicato o distribuito senza l’espressa liberatoria della persona ripresa. Da tanto si evince che il filmato realizzato per uso esclusivamente personale è perfettamente legale, senza che occorra alcun permesso.

 

In sintesi, anche quando le persone, presenziando ad un evento pubblico (politico, sportivo, ecc.), rinuncino in parte al loro diritto alla privacy, per filmarle e diffondere il video sarebbe comunque necessario il loro consenso scritto. Questo ostacolo, tuttavia, può essere facilmente superato facendo solo rapide panoramiche sulla folla, senza soffermarsi sui primi piani (altrimenti occorrerebbe la liberatoria della persona singolarmente inquadrata) oppure, editando l’immagine e rendendo non riconoscibili le persone (ad esempio, oscurando i volti).

 

Quindi, nel caso di ripresa in luogo pubblico, poiché sarebbe impraticabile ottenere la liberatoria da tutti i partecipanti, è sufficiente non soffermarsi sui primi piani o, comunque, rielaborare l’immagine in modo tale da non rendere riconoscibile la persona.


 Si ribadisce, quindi, che, alla luce di quanto sopra argomentato, la suprema Corte, con la sentenza 13 maggio 2011, n. 18908, ha stabilito la liceità di tale attività purché non le si diffonda per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui.


Affinché, effettivamente, non si incorra in violazioni sia di carattere civile che penale è richiesta, in ogni caso, la sussistenza di più condizioni.


 In particolare, è  lecito registrare o filmare di nascosto, quando, chi registra lo fà per tutelare un proprio diritto per prevenire azioni ingiuste che configurino illeciti nei propri riguardi (un’ingiuria, una minaccia, ecc.) ovvero per precostituirsi una prova che consenta di esercitare un proprio diritto (ad es. l’ammissione di un debito) o al fine di poter esercitare il proprio diritto alla difesa, sancito dalla Costituzione, in caso di un eventuale processo.
 
Inoltre, nel registrare (o filmare) le dichiarazioni di un’altra persona ignara di ciò, affinché non si rischi di commettere un illecito o, peggio ancora, un reato, è necessario non trovarsi all’interno dei luoghi indicati nel succitato art. 614 cod. pen. In tal caso, infatti, potrebbe attivarsi il reato di illecita interferenza nell’altrui vita privata. Detto rischio, invece, non si corre e non scatta alcuna violazione della privacy nel caso in cui la registrazione (o il filmato) avvenga su una pubblica via, su un mezzo pubblico, in una palestra o in altro luogo di ricreazione, all’interno di un ufficio pubblico, ecc.


 Vale la pena precisare che, anche quando la registrazione sia stata validamente effettuata, questa deve rimanere segreta essendo interdetta la diffusione o la pubblicazione ad es. sui social network. Solo in due casi è consentito diffondere le registrazioni: se ci sia il consenso dell’interessato o se avvenga con lo scopo di tutelare un proprio o un altrui diritto (ad esempio quando un cliente fa ascoltare al proprio legale alcune conversazione affinchè l’avvocato possa consigliarlo su come procedere legalmente).
 
Le registrazioni e i filmati ottenuti secondo le regole sopra indicate, possono essere utilizzate nel processo civile anche se tendenzialmente i giudici sono portati ad escludere le prove che non siano “tipiche” e quindi contemplate dal codice di procedura (scrittura privata, atto pubblico, testimonianza, confessione, giuramento). In ogni caso, anche qualora la registrazione entri nel processo, essa è considerata uno dei cosiddetti mezzi di “riproduzione meccanica” che fanno prova solo se non contestati dalla controparte. Per superare la contestazione è utile avere una testimonianza che supporti la registrazione o il filmato. Nel processo penale, invece, l’acquisizione delle registrazioni effettuate da terzi viene ammessa con maggiore facilità. In questo ambito la registrazione costituisce prova documentale e, pertanto. è liberamente valutabile dal giudice.

 

In conclusione, in linea di massima un cittadino può riprendere eventuali illeciti (o presunti tali) da inviare quale denuncia alle competenti autorità. Se nella denuncia non si usano frasi offensive ma ci si limita a descrivere ciò che si è riscontrato (senza formulare giudizi o accuse) si possono anche inserire fotografie che riprendano persone e targhe di veicoli senza vincoli particolari.

 

 

Dott. Pietro Cucumile 23/07/2018

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