Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiInagibilità immobile Un vecchio fabbricato classificato in categoria D/1, un tempo destinato a zuccherificio, nel 2011 è stato dichiarato inagibile dal proprietario con dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) in quanto, come previsto dal Regolamento IMU “mancante di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna, dei servizi di rete e assenza nel locale attrezzato per i servizi igienici”. Nel 2012 il titolare dell’immobile ottiene dal Comune l’autorizzazione ad installare un impianto fotovoltaico sul tetto del citato immobile. Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se dal momento dell’effettivo utilizzo dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia, venga a decadere l’inagibilità dichiarata l’anno precedente o se nonostante l’utilizzo del tetto dell’immobile debba mantenersi l’agevolazione IMU, in ottemperanza alle disposizioni regolamentari citate.
Indifferentemente dalle disposizioni regolamentari, la norma riconosce l’agevolazione per immobili strutturalmente non utilizzabili. La presenza degli impianti sul tetto non costituisce elemento sufficiente per contestarne l’agibilità, essendo la medesima legata solo ed esclusivamente alle condizioni strutturale dell’immobili. Si consiglia di ricorrere ad un sopralluogo preciso e dettagliato per valutare l’effettivo stato dei luoghi , prima di procedere alla contestazione delle dichiarazione infedele.
Dott. Luigi D’aprano 23/07/2018
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Corte di cassazione, ordinanza n. 6532/2025
TAR Sicilia, Catania, Sezione I – Sentenza 31 marzo 2025, n. 1061
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