Art. 49 comma 3 del testo unico d.lgs. 267/2000

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
27 Luglio 2018

La Giunta Comunale ha approvato una modifica al piano occupazionale 2018/2020 con il parere non favorevole del responsabile del servizio interessato (servizio personale) e del responsabile del servizio finanziario perché viene sfondata e superata la spesa del personale 2018 rispetto all'aggregato di riferimento medio di riferimento in base alle disposizioni di legge vigenti in materia di spesa di personale e di vincoli di finanza pubblica. Il Segretario Comunale (a scavalco non titolare né in convenzione) riteneva durante la seduta di Giunta di dover rinviare la proposta di delibera "in quanto illegittima" a causa dei due pareri dei responsabili resi ex art. 49 negativi con motivazione. La Giunta, non potendo rinviare l'atto perché si deve dar corso inderogabilmente ad una assunzione per mobilità dal 1° agosto 2018, ha approvato comunque la proposta di delibera ai sensi dell'art. 49 comma 4 del d.lgs. 267/2000 facendo inserire nel preambolo della deliberazione le motivazioni per cui non intendeva conformarsi ai pareri non favorevoli dei due responsabili di servizio.

Si chiede se: 1) il segretario dovesse accludere necessariamente autonomamente un parere di propria competenza alla deliberazione in oggetto per rendere edotta la Giunta edotta e consapevole, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del d. lgs. 267/2000, sul fatto che la predetta proposta di delibera presentava i pareri NON favorevoli dei responsabili di servizio ex art. 49?  2) se era necessario che il segretario comunale accludesse un proprio parere in merito, OLTRE ai due non favorevoli resi dai responsabili dei servizio, o bastasse un semplice cenno nel testo della proposta di delibera in tal senso?  3) se la delibera, approvata con i pareri dei responsabili di servizio non favorevoli (CON o SENZA parere favorevole del Segretario Comunale), si possa considerare ILLEGITTIMA?

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Risposta

La deliberazione assunta dalla giunta senza pareri o contro i pareri dei responsabili dei servizi di cui all'art. 49 TUOEL, espone la stessa a responsabilità in caso di vizi di legittimità.

Il segretario comunale non concorde deve dichiarare e riportare a verbale la propria posizione onde evitare di concorrere in eventuali responsabilità della giunta a fronte della mancanza o della contrarietà ai pareri suddetti, specie quando ritenga comunque l'atto potenzialmente dannoso per l'ente.

In ogni caso, è sempre possibile (e anzi doveroso) da parte del segretario comunale e da parte dei responsabili interessati all'esecuzione della delibera  invitare la giunta ad annullare la deliberazione in autotutela, altrimenti dovranno opporsi all'esecuzione di fronte ad un atto illegittimo e foriero di danno, salvo insistenza espressa dell'organo deliberante con piena e consapevole assunzione di responsabilità di quest'ultimo.

 

Dr. Eugenio De Carlo               24/07/2018

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