Operatività delle previsioni di cui all'art. 10 bis e di cui all'art. 2, comma 7, della L. 241/1990
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLa giunta comunale , qualora non intenda conformarsi ai pareri non favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato, devono dare "adeguata motivazione" nel testo della deliberazione. La "adeguata motivazione" deve essere esplicitata con quale modalità? trattasi di motivazione che deve essere condivisa nei suoi contenuti anche dal segretario comunale, visto che lo stesso svolge funzioni di assistenza giuridico.amministrativa nei confronti degli organi dell'ente (art. 97 comma 2)? e nel caso in cui il segretario intenda rendere unitamente ai responsabili di servizio il proprio autonomo parere non favorevole sulla proposta di delibera la motivazione della giunta può essere legata a valutazioni di mera opportunità?
L’art. 49 TUEL d.lgs. n, 267/00, come sostituito dall’art.3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012), dispone che su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
La giurisprudenza (v. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11.6.2013, n. 3236) si è pronunciata nel senso che la mancanza del parere del responsabile dei servizio e' una mera irregolarità che rileva solo sul piano interno. Infatti, secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. IV, 26 gennaio 2012, n. 351; sez IV, 22 giugno 2006, n. 3888; n. 1567 del 2001; 23 aprile 1998, n. 670), i pareri in questione rilevano solo sul piano interno, pertanto, la loro assenza si traduce in una mera irregolarità e non ridonda in un vizio di legittimità.
Quindi, gli organi deliberanti non intendano conformarsi ai pareri, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione, anche se - secondo giurisprudenza costante - detti pareri non costituiscono un requisito di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, in quanto svolgono essenzialmente la funzione di individuare sul piano formale, nei funzionari che li formulano, i responsabili eventualmente in solido con i componenti degli organi politici, in via amministrativa e contabile.
Pertanto, l'omissione dei pareri non incide sulla validità della deliberazione e l'unica conseguenza consiste nel far ricadere sui componenti del Consiglio comunale tutte le responsabilità amministrative e contabili di cui normalmente rispondono i soggetti che esprimono i pareri de quibus[1].
L'omissione dei pareri non incide sulla validità della deliberazione e che l'unica conseguenza consista nel far ricadere sui componenti del Consiglio comunale tutte le responsabilità amministrative e contabili di cui normalmente rispondono i soggetti che esprimono i pareri suddetti.
La sottoposizione delle deliberazioni degli enti locali ai pareri di legittimità e regolarità tecnico-contabile assume rilevanza essenzialmente al fine d’individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni, ma non vale di per sé, in caso di omissione, a comportare necessariamente l’illegittimità delle deliberazioni medesime.
In base alla attuale formulazione dell’art. 49 TUEL, i pareri sono obbligatori e l’organo deliberante è tenuto a motivare adeguatamente la mancata conformazione ai pareri resi, tra i quali assume sempre maggiori rilievo quello contabile. Infatti, come precisato dalla Corte dei Conti[2] :
- nel concetto di “riflessi diretti” sono ricompresi certamente gli effetti finanziari già descritti nella disposizione previgente (“impegno di spesa o diminuzione di entrata”), ma anche le variazioni economico-patrimoniali conseguenti all’attuazione della deliberazione proposta (come già suggerito dal punto 65 del principio contabile n. 2).
- nel concetto di “riflessi indiretti”, non vi è dubbio che questo possa ingenerare problemi applicativi, sotto il profilo della estensione del rapporto “causa-effetto” astrattamente ipotizzabile tra il contenuto della proposta di deliberazione sottoposta a parere e la situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’ente. Il criterio interpretativo deve pertanto essere incentrato sulla probabilità che certe conseguenze si verifichino nell’esercizio finanziario in corso o nel periodo considerato dal bilancio pluriennale. Ulteriore criterio utile a definire l’ambito di applicazione della norma è il vincolo del rispetto dell’equilibrio del bilancio, oggi costituzionalizzato nel novellato art. 119, comma 1, Cost. (in vigore dal 2014).
In ogni caso, l’accuratezza dell’istruttoria tecnica costituisce un elemento da verificare e riscontrare ai fini del rilascio di parere positivo, sia di regolarità tecnica che di regolarità contabile. Infatti, il punto 65 del principio contabile n. 2 si esprime nel senso che “il parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali”.
Se il segretario comunale non vuole incorrere in responsabilità, a fronte di una motivazione contraria della giunta rispetto ai pareri ex art. 49 TUEL, deve prendere posizione ai sensi dell’art. 97 TU cit facendo esplicitare in delibera il proprio parere conforme a quello dei responsabili, altrimenti si potrebbe ritenere che avalli la correttezza della motivazione della giunta, come emerge da alcune decisioni giuscontabili che imputano al segretario il mancato intervento per assicurare la legittimità della deliberazione a cui partecipa (ad es., arg. da Corte conti Lombardia, sent. n. 48/2015).
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[1] v. ex multis: T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-03-2011, n. 401; T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 13 maggio 2010, n. 210; Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3888.
[2] v. Corte dei conti sez. contr. per le Marche con, deliberazione n. 51/2013.
Dott. Eugenio De Carlo 26/07/2018
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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