Incompatibile la partecipazione alla società di una farmacia con la posizione di titolare o collaboratore di un’altra farmacia

Tar Calabria - Catanzaro, Sezione II - Sentenza 13 aprile 2018, n. 865

Servizi Comunali Attività commerciali Attività commerciali
di Redazione: Galli Gianluca
30 Luglio 2018

MASSIMA

Opera, nella fattispecie, l’incompatibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo cui la partecipazione alle società è incompatibile “con la posizione di titolare… di altra farmacia”, laddove la titolarità può essere sia individuale, che condivisa.

Ed infatti, la formulazione del citato art. 8 della legge n. 362/1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha chiaramente la ratio di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge. 

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