L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale al Forum Pa 2025: persone, tecnologie e sicurezza digitale per una “PA aumentata”
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 15 maggio 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiDOMANDA
Un lavoro pubblico è stato oggetto di variante, art. 106 del codice, chiedo al coordinatore per la sicurezza spetta un adeguamento della parcella per opere le aggiuntive?
RISPOSTA:
Se non diversamente previsto nel contratto, trattandosi di prestazioni aggiuntive risptto a quelle iniziali, ove comportino un maggiore apporto rispetto alle pattuizioni iniziali, nel rispetto del principio dell’equilibrio del sinallagma contrattuale e del principio secondo cui caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione, , si ritiene dovuto un adeguamento secondo i parametri previsti o utilizzati in ordine alle prestazioni iniziali.
Dott. Eugenio De Carlo 27/07/2018
DOMANDA CHIARIMENTO 27/07/2018:
Nel disciplinare è stato scritto questo: “Nell’incarico sono incluse le varianti al PSC ed al Fascicolo da apportare successivamente alla avvenuta consegna alla Committenza e/o in pendenza di scelte operative/esecutive o varianti progettuali decise dalla Committenza o dal Responsabile dei Lavori”; però il professionista sostiene che il comma si riferisce a varianti modificative cioè nel caso vi siano delle diminuzioni di lavori di una categoria e l’aumento di un’altra ma senza aumentare l’importo dei lavori, oppure di varianti progettuali che non implicano l’aumento di spesa.
Chiedo quindi come si deve interpretare il comma del disciplinare, cioè se ci sono state delle varianti solo modificative senza aumento di spesa non è dovuto nulla e se invece c’è stato aumento di spesa al Coordinatore spetta un incremento di parcella?
RISPOSTA CHIARIMENTO:
Se, come appare, la disposizione contrattuale non ha esplicato quali modifiche o varianti dovevano ritenersi al di fuori dello spazio sinallagmatico, è da ritenere che essa operi rispetto a tutte le ipotesi di cui all’art. 106 d.lgs. n. 50/2016.
Peraltro, se si tratta di remunerare una prestazione eccedente rispetto a quella prevista ab initio, non si comprende sul piano logico perché non dovrebbero essere remunerate le prestazioni relative a modifiche che, pur sostanziali, non modifichino l’entità della spesa complessiva dell’appalto, mentre lo dovrebbero essere rispetto a quelle che determino un aumento di spesa, salvo che il professionista non dimostri una eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto e, quindi, possa chiedere la risoluzione dello stesso o, se prevista la facoltà, esercitare il recesso.
Dott. Eugenio De Carlo 27/07/2018
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 15 maggio 2025
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