MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiPresso questo Comune il Segretario Comunale viene incaricato da diversi mesi, su richiesta del Sindaco al Sindaco del Comune presso il quale lo stesso è titolare, della reggenza a scavalco di mese in mese. Conseguentemente si reca presso questo Comune solo per le sedute di Giunta e Consiglio Comunale. Questo Ente non dispone della figura del Vice Segretario. Vi è un unico dipendente di cat. D in organico cui sono state attribuite le funzioni di posizione organizzativa per l'Area Amministrativa, Finanziaria e Demografica. Lo stesso non ha il titolo di laurea. In relazione a quanto esposto il Sindaco chiede di sapere se le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa che il Segretario svolge ai sensi dell'art. 97 comma 2 del d. lgs. 267/2000 nei confronti degli organi (Sindaco, Giunta e Consiglio) si possano comunque esigere in egual modo dal Segretario incaricato a scavalco tenuto conto del fatto che lo stesso non è titolare presso questo Comune ne opera in regime di convenzione ex art. 30 del tuel con altro Ente.
Preliminarmente, occorre distinguere la reggenza dallo scavalco, in quanto la prima riguarda la provvisoria copertura di sede vacanti da parte di segretari titolari di altre sedi, mentre il secondo costituisce una temporanea supplenza di enti che hanno un titolare temporaneamente assente (ferie, malattia ecc.).
Ciò precisato, qualora il segretario reggente o supplente sia stato autorizzato, anche mediante ratifica, da parte della Prefettura di riferimento che ha preso le competenze dell’ex Ages regionale, il Segretario comunale può (deve) svolgere tutti i compiti di cui all’art. 97 TUEL, nessuno escluso.
Con circolare Ministeriale dell’Interno dell’8.7.2013, è stato precisato che in esecuzione alla direttiva del Ministro dell'Interno del 16 aprile 2013, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 giugno 2013. si dovrà procedere alla rimodulazione della disciplina dell'istituto dello scavalco. Come noto, per la copertura delle sedi vacanti, il vigente assetto normativo e regolamentare impone di ricorrere prioritariamente ai segretari in disponibilità garantendone la piena occupazione, riservando all'istituto dello scavalco una valenza del tutto residuale e temporalmente determinata, cui ricorrere soltanto in via eccezionale, quando non sia possibile garantire in altro modo la funzionalità dell'ufficio di segreteria. In assenza di segretari in posizione di disponibilità, gli incarichi di reggenza a segretari titolari di sede devono essere conferiti alle condizioni e con i limiti imposti dall'accordo di contrattazione decentrata nazionale del 13.1.2009. Ciò posto, anche in considerazione dei nuovi compiti e responsabilità affidate al segretario comunale nell'ambito delle misure adottate per contrastare la corruzione e l'illegalità all'interno della pubblica amministrazione con la legge 6 novembre 2012, n. 190, appare necessario – secondo il Ministero Interno - rimodulare la disciplina dell'istituto dello scavalco in modo da evitate soluzioni di continuità nell'azione amministrativa spettante segretario e al contempo favorire il più possibile la nomina dei nuovi segretari iscritti all'albo. Pertanto, l’affidamento di incarichi di reggenza a scavalco ai segretari titolari dovrà avvenire esclusivamente per interi periodi predeterminati (es.: 30 gg.) e non più per singole giornate, ferma restando l'organizzazione del tempo di lavoro in relazione alle esigenze delle Amministrazioni interessate. In ogni caso, ciascun segretario non potrà svolgere più di tre incarichi contemporaneamente.
Dott. Eugenio De Carlo 30/07/2018
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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