Parere di variazione al piano occupazionale 2018-2020 privo del parere dell'organo di revisione dell'ente

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
31 Luglio 2018

Il segretario comunale di questo ente ha ritenuto di chiedere alla giunta il rinvio della proposta deliberativa relativa al piano occupazionale 2018/2020 in quanto la stessa era mancante il parere dell'organo di revisione dell'ente. Verificato che l'art. 19 della legge 448/2001 prevede che i documenti di programmazione del personale siano corredati dall'attestazione dell'organo di revisione, il parere dell'organo di revisione è stato richiesto direttamente dal responsabile dell'area finanziaria nella medesima giornata in cui la proposta deliberativa, redatta dalla responsabile del servizio personale, era stata inviata all'ufficio ragioneria per il parere di competenza. Ma in giornata non è arrivato e la proposta di delibera è stata discussa dalla giunta priva del parere dell'organo di revisione. Da qui il segretario ha chiesto alla giunta il rinvio del punto che non e' stato accordato in quanto la giunta aveva stretta urgenza di approvare la delibera di variazione del piano occupazionale 2018 per dar corso ad un assunzione dal 1 agosto p.v. per cui la delibera è stata approvata comunque senza parere che è arrivato il giorno dopo prima della pubblicazione dell'atto. Si chiede il vostro parere in merito.

 

 

Risposta

L’art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 dispone che “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”

 

Il parere, quindi, può essere acquisito prima della proposta deliberativa e, ove favorevole, può consentire, senza alcuna ulteriore motivazione, l’approvazione della giunta. Ove non acquisito previamente, il parere può essere richiesto successivamente, mediante invio della deliberazione che equivarrebbe ad una ipotesi di programmazione in attesa del parere dell’organo di revisione che, se favorevole, potrà portare all’approvazione definitiva della giunta e, in caso contrario, ad una revisione della proposta iniziale.

 

Nel caso di specie, ove la deliberazione approvata non equivalga ad una proposta, ma ad un provvedimento vero e proprio, occorrerà una successiva deliberazione che dia atto del parere (si presume favorevole) dell’organo di revisione e, pertanto, confermi il piano già deliberato.

 

Tanto sempre che negli atti generali di programmazione e di bilancio, a partire dal DUP, l’organo di revisione non si sia pronunciato già in sede di approvazione dei predetti atti ove questi contengano già la spesa da sostenersi ai fini di che trattasi e ne abbiano già dato atto nel parere rilasciato.

 

 

Dott. Eugenio De Carlo 30/07/2018

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