Approfondimento di Matteo Barbero
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Valutazione delle partecipazioni societarie
Matteo Barbero
Doppio binario per la valutazione delle partecipazioni societarie per le quali non sia stato sostenuto un costo di acquisto: oltre al metodo del patrimonio dell’esercizio di primo inserimento nello stato patrimoniale della capogruppo, è consentito anche il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente.
La problematica affrontata riguarda la nuova contabilità economico-patrimoniale, che deve essere affiancata con finalità conoscitive a quella finanziaria. L’obbligo è già scattato dal 2017 per gli enti con oltre 5.000 abitanti, mentre a quelli più piccoli è stato consentito di rinviare fino al 2018.
In base all’allegato 4/3 al dlgs 118/2011, le partecipazioni in società controllate e partecipate devono essere valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 del codice civile. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzera. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.
Il principio precisa che, ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione, necessario per l’adozione del metodo del patrimonio netto.
In alcuni casi, tuttavia, non è possibile acquisire tali documenti. Quando ciò accade, qual è il criterio di valutazione corretto? Il tema è stato oggetto di esame da parte della Commissione Arconet (l’organismo che sovrintende all’applicazione del nuovo ordinamento contabile degli enti territoriali): nella seduta dello scorso 16 maggio, la Commissione ha condiviso la decisione di prevedere l’applicazione definitiva del criterio del costo storico, ammettendo tuttavia, nell’esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto, anche quello del patrimonio netto ma con riferimento all’esercizio in cui la partecipazione è stata per la prima volta inserta dalla capogruppo nel proprio stato patrimoniale.
Nella successiva seduta dell’11 luglio, infine, è stato deciso di consentire anche il metodo del patrimonio netto dell'anno “n-1”, come richiesto dai rappresentanti dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
31 luglio 2018
Dipartimento del Tesoro – 14 giugno 2024
Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie – 15 marzo 2024
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