Aggiornamento anagrafico residenza

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
01 Agosto 2018

Nel mio comune era residente una Signora X con la figlia minorenne Y. Il 26/6/2018 la madre ha richiesto la residenza in altro comune. Ho sentito telefonicamente la madre per chiederle notizie della figlia e mi ha detto che avrebbe richiesto la residenza con il padre. Ho sentito il comune di residenza del padre ma non avevano ancora ricevuto richiesta di residenza da parte della figlia Y. Ho inviato comunicazione di aggiornamento anagrafico al sensi art. 16, 1° comma DPR 223/1989 ma ad oggi non ho ancora ricevuto risposta. La figlia Y non abita più in quell'abitazione che è stata affittata ad un'altra famiglia che presenterà la richiesta di residenza. Per poter procedere a definire la pratica di residenza della nuova famiglia devo iniziar una pratica di irreperibilità della figlia Y. Come si procede per una pratica di accertamento irreperibilità nei confronti di una minirenne? E' possibile? E' necessario fare una segnalazione al Tribunale dei minorenni?

 

 

Risposta

Premesso che non è assolutamente indispensabile avviare un procedimento di cancellazione per irreperibilità a carico della minore quale condizione per ritenere ricevibile la richiesta di iscrizione anagrafica della nuova famiglia, consiglio di attendere ancora un po’, per dare tempo alla minore, o meglio a chi su di lei esercita la responsabilità genitoriale, di regolarizzare la relativa posizione anagrafica. Ricordo che un procedimento di cancellazione per irreperibilità, una volta avviato, non può essere “abbandonato”, se il cancellando ricompare prima del provvedimento di cancellazione: occorre, infatti, adottare un formale provvedimento di archiviazione, debitamente motivato.

Qualora si decida di avviare il procedimento di cancellazione per irreperibilità, questo deve articolato come tutti i procedimenti di cancellazione per irreperibilità, avendo comunque l’accortezza di inviare la comunicazione di avvio del procedimento ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale (che consiglio caldamente di contattare, o ricontattare, prima di qualunque altra attività amministrativa).

Non è necessaria alcuna segnalazione al Tribunale dei minori, salva l’improbabilissima ipotesi che si tratti di minore in situazione di abbandono, nel qual caso è opportuno segnalare ai servizi sociali che agiranno di conseguenza. Quello descritto, appare, in realtà, uno dei tanto casi in cui si trascura di ottemperare con sollecitudine agli obblighi anagrafici.

 

Dr.ssa Liliana Palmieri 25/07/2018

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