Richiesta accesso atti (verbali elezioni RSU) da organizzazione sindacale, senza rappresentanza nell’Ente
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Approfondimento di Pietro Alessio Palumbo
Servizi Comunali AccessoApprofondimento di Pietro Alessio Palumbo
L’Accesso Civico alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.
Pietro Alessio Palumbo
Con la sent. n°197/2018, il TAR Emilia Romagna, sez. di Parma si è occupato della spinosa questione inerente il quesito se la disciplina contenuta nell’art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016 debba considerarsi come un caso di esclusione della disciplina dell’Accesso Civico. Il Collegio ha ritenuto di dare risposta affermativa all’interrogativo, sulla base di un duplice rilievo, testuale e interpretativo. Da un punto di vista letterale, il D.Lgs. 33/2013 è cristallino nello stabilire che il diritto di accesso civico generalizzato “è escluso” nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente, al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti. E’ altresì pacifico che l’accesso agli atti delle procedure ad evidenza pubblica è soggetto al rispetto di particolari condizioni e limiti. Invero, l’art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016, detta una disciplina sull’accesso in parte derogatoria rispetto alle ordinarie regole. In tale disciplina speciale deve essere ricompresa anche la premessa, secondo cui il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è disciplinato dagli articoli 22 e ss. della L. 241/1990. Vi è dunque una precisa norma di legge che rimanda espressamente – derogandola parzialmente – alla disciplina dell’accesso “ordinario”. Gli atti di tali procedure sono formati all’interno di una disciplina speciale e a sé stante: un complesso normativo, espressione di precise direttive europee, volto alla massima tutela di concorrenza e trasparenza negli affidamenti pubblici. E’ dunque giustificata la scelta di vietare la possibilità indiscriminata di accesso alla documentazione di gara e post-gara da parte di soggetti non qualificati. Invero, il Legislatore avrebbe potuto compiere una opzione differente volta cioè ad estendere la possibilità di controllo generalizzato anche su documenti “spia” di una deviazione dai fini istituzionali, ma tale scelta, proprio per la forte conflittualità degli interessi coinvolti e per la specialità del campo in cui opera, avrebbe dovuto essere ineluttabilmente espressa, precisa ed inequivocabile. Residua dunque nell’attuale sistema dei contratti pubblici una norma – l’art. 53, co. 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 – che restringe il campo di applicazione del diritto di accesso agli atti richiesti dal ricorrente, alle norme sul diritto di accesso ordinario di cui alla L. n. 241/1990.
20 agosto 2018
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 128 relativo alla seduta del 19 maggio2025
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 19 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero della Cultura – 13 maggio 2025
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