Pubblicazioni di matrimonio, a seguito di richiesta presentata da altro comune, quando risultano indicati luoghi diversi di nascita di uno dei nubendi
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta al quesito del Dott. Agostino Pasquini
QuesitiUn nostro residente straniero mi ha presentato la documentazione che allego per procedere alle pubblicazioni di matrimonio; la sposa straniera non e' residente; necessitano i permessi di soggiorno?
Il matrimonio sarebbe previsto per i primi di settembre, vorrei, se la documentazione è corretta e completa, procedere alle pubblicazioni entro giovedì sera p.v.
Si chiede inoltre conferma del numero delle marche da bollo da euro 16,00, se 1 o 2, per le pubblicazioni di matrimonio.
La norma base a cui devono attenersi i due stranieri è l’art. 116 del Codice civile, con le modificazioni ultimamente intervenute.
Codice Civile, art. 116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica (1)(4).
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica (1) deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [preleggi 17] nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (2)(3).
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica(1) deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
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(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
(2) Comma così modificato dal comma 15 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.
Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.».
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 20-25 luglio 2011, n. 245 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32 - Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94, limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Quindi lui che è residente deve fare le pubblicazioni; lei che non ha il permesso di soggiorno può comunque sposarsi visto che non è più obbligatorio richiedere il permesso di soggiorno.
Entrambi hanno prodotto il nulla osta matrimoniale debitamente tradotto e legalizzato dal prefetto, in regola con l’imposta di bollo.
Mi pare che le generalità dei due passaporti e del nulla osta (faccia per sicurezza un ulteriore controllo) siano coerenti; verifichi per lui che la sua iscrizione anagrafica sia coerente con il nulla osta (lo stato libero) e con le generalità.
Se tutto torna, farà le pubblicazioni solo nel comune di residenza, con un’unica marca da bollo, e poi li sposerà.
Se uno dei due non dovesse parlare l’italiano bisognerà nominare un interprete. Quando li sposerà chieda loro quale regime vorranno adottare: comunione, separazione, loro legge nazionale.
Dott. Agostino Pasquini 31/07/2018
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
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