Modelli Bilancio Consolidato
Modelli personalizzabili
Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiDovendo procedere alla verifica dei dati ai fini del consolidamento l'Ente ha richiesto a partecipate enti e consorzi di produrre il bilancio d'esercizio 2017 comprensivo dei dati finanziari, patrimoniali ed economici. Un consorzio ha fatto sapere con nota pec di non aver adottato alcuna contabilità economico patrimoniale. Ora mi domando quale sia la strada migliore da seguire: non citare il consorzio? citarlo nel GAP dando atto che i parametri non sono confrontabili con i nostri e non inserire il consorzio nel perimetro o invece inserirlo... ma a zero? So che la norma non contempla il mancato inserimento se non per casi assolutamente eccezionali ma, di contro il Comune non può certo farsi carico di elaborare un conto economico e patrimoniale di terzi quindi darei atto di quanto comunicato dal consorzio nella nota integrativa... Vorrei conoscere il vostro parere in merito.
Da quanto esposto nel quesito risulta che il Consorzio ha adottato la contabilità finanziaria e che il medesimo, in quanto ente strumentale di codesto Comune, è obbligatoriamente tenuto ad affiancare alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale (art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011).
D’altra parte si ricorda che codesto Comune, in quanto Ente capogruppo, era tenuto a predisporre ed approvare, con delibera di Giunta, due distinti elenchi, comprendenti nel primo i soggetti facenti parte del GAP e nel secondo quelli, già compresi nel primo elenco, da ricomprendere nel bilancio consolidato, salvo i casi di irrilevanza e di impossibilità (paragrafo 3.1 del principio contabile applicato n. 4/4 concernente il bilancio consolidato); inoltre codesto Comune avrebbe dovuto dare formale comunicazione - prima dell’inizio dell’esercizio 2017 - della avvenuta inclusione del Consorzio nei suddetti elenchi, unitamente alle direttive da osservarsi da parte del Consorzio per rendere possibile l’operazione di consolidamento (paragrafo 3.2 del principio contabile applicato n. 4/4): al riguardo nel quesito non vengono però forniti dettagli.
In tale situazione, risultando il Consorzio tenuto comunque a fornire al Comune i documenti ed i dati necessari alla redazione del bilancio consolidato (consistenti, oltre al rendiconto, in stato patrimoniale, conto economico ed informazioni di dettaglio, come specificato nel sopra richiamato paragrafo 3.2), si ritiene che codesto Ente debba provvedere a richiedere formalmente al Consorzio la suddetta documentazione, documentazione che anche in mancanza della tenuta della contabilità economica nel corso dell’esercizio da consolidare potrebbe essere ora predisposta, assegnando un termine per la consegna di detta documentazione.
Qualora il Consorzio perdurasse nella sua inadempienza il Comune - fermo restando l’esercizio dei poteri sostitutivi e/o sanzionatori nei confronti dell’ente inadempiente al riguardo previsti dall’ordinamento dello stesso - dovrà comunque procedere alla elaborazione ed approvazione del bilancio consolidato comprendente i bilanci dei restanti soggetti da consolidare, specificando altresì nella corrispondente nota integrativa i motivi della mancata inclusione dei dati relativi al Consorzio medesimo.
Dott. Ennio Braccioni 31/07/2018
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 14 marzo 2025, Prot.n. 127523/2025 e allegati (3)
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