DDL Concorrenza, riforma fiscale, pubblico impiego nella provincia di Bolzano, stati di emergenza
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti
QuesitiSi chiede l'iter da seguire per poter inserire nei registri IVA le fatture pagate negli anni 2011-2017, all'epoca non considerate rilevanti IVA.
Abbiamo dato incarico ad una Ditta esterna la messa in sicurezza fiscale IVA e IRAP e la revisione delle contabilità Iva ed è emerso che alcune fatture potevano essere considerate rilevati ai fini IVA, con recupero dell'imposta pagata.
La Ditta ha chiesto se ad oggi è possibile inserire tali documenti come rilevanti IVA, ristampare i registri , le liquidazioni e le dichiarazioni IVA a rettifica dei precedenti documenti.
Va doverosamente premesso che la circolare 1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha previsto l’estensione del termine per la detrazione IVA nel caso di fatture ricevute e dimenticati fino al termine di accertamento del periodo d’imposta in cui dovevano essere registrate mediante Dichiarazione Integrativa “a favore”.
L’articolo 19 del DPR 633/1972 (modificato dal DL 50/2017) ha limitato il diritto alla detrazione dell’IVA che può essere esercitato con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto è sorto; tale limitazione deve essere collegata a quanto previsto dall’art. 8 c. 6-bis del DPR 322/1998, che ha esteso l’uso delle dichiarazioni integrative a favore entro il termine di accertabilità del periodo interessato alla correzione, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione stessa a decorrere dal periodo d’imposta 2016, pertanto rimane invariata per gli anni precedenti il limite temporale del “31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.
Pertanto nel caso in esame, ad oggi, è possibile predisporre la Dichiarazione Integrativa a favore per le fatture relative a tutti gli anni in oggetto se, per le fatture anni 2011-2012 per potersi detrarre l’IVA, si effettua la registrazione entro la fine del secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto, in quanto in base a quanto sopra esposto entro il 31 dicembre 2018 è possibile effettuare dichiarazione integrativa per le operazioni che hanno dato diritto alla detrazione nell’esercizio 2013.
Operativamente è possibile integrare manualmente i registri degli anni di riferimento già stampati con le fatture allora non inserite o in alternativa, se tali fatture sono numerose, è possibile costituire un sezionale apposito in cui convoglieranno le fatture inizialmente non considerate rilevanti ai fini IVA e per le quali viene predisposta Dichiarazione Integrativa IVA.
Dott. Marco Allegretti 31/07/2018
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
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