Dipendente in permesso 104: quando è legittimo il licenziamento
Corte di cassazione, ordinanza 8342/2025
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 24 luglio 2018, n. 19632
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Nella specie, l'addebito non si sostanziava solo nell'alterazione delle timbrature degli orari di entrata e di uscita, ma anche nell'essersene avvantaggiato per ottenere un indebito pagamento di compensi non dovuti. E' con riguardo a tale ultimo e decisivo profilo fattuale che la Corte di merito ha motivatamente ravvisato una genericità della contestazione. Ed infatti il giudice di appello ha proceduto ad un analitico esame della contestazione disciplinare ed ha accertato che la stessa conteneva una articolata descrizione dell'addebito consistito nella alterazione manuale dei dati risultanti dalle timbrature del sistema di rilevazione automatica delle presenze. Ha poi evidenziato che la norma collettiva invocata (l'art. 229 del c.c.n.I.) e la disposizione del codice disciplinare che la società ha inteso applicare (art. 3 del codice disciplinare), comminano il licenziamento nel caso in cui l'alterazione sia volta a far risultare una fittizia presenza sul luogo di lavoro. Ha quindi sottolineato che la contestazione di addebito, se era dettagliata nell'indicare le date e gli orari che erano risultati alterati, non lo era altrettanto con riguardo alla fittizietà e fraudolenza di tali timbrature alterate.
Corte di cassazione, ordinanza 8342/2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Analisi della questione di legittimità costituzionale della modifica
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