Trasferimenti PNRR - Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2: modalità di erogazione delle risorse secondo priorità delle fonti di finanziamento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 9 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiDOMANDA:
Al fine della quantificazione delle aliquote dello straordinario, si deve considerare la retribuzione annua comprensiva anche dell'elemento perequativo?
RISPOSTA:
Si ritiene, in assenza di specifici orientamenti ARAN, che nell’attuale assetto normativo e contrattuale, non sussistano elementi che consentano di includere nel concetto di retribuzione, valido ai fini della determinazione dell’aliquota dello straordinario, l’elemento perequativo introdotto dall’art. 66 del nuovo CCNL delle funzioni locali 21.5.2018; ciò per le ragioni di seguito esposte.
Tale voce retributiva, infatti, ha natura strettamente temporanea (“una tantum”) che non può essere inserita nella nozione di retribuzione ai fini del calcolo dell’aliquota per il lavoro straordinario così come richiamata dall’art. 38, comma 4, del CCNL 14.9.2000 (che testualmente recita: “La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, ……. , è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’ art. 52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^mensilità”); quest’ultima disposizione contrattuale invocata anche dal nuovo CCNL richiama l’art. 52, comma 2, lettera b) come sostituito dall’art. 10, comma 2, CCNL 9.5.2006, indicando esplicitamente le voci che entrano a far parte della retribuzione che costituisce la base di calcolo dell’aliquota dello straordinario (art. 10, comma 2, recita:”La retribuzione corrisposta al personale dipendente dagli enti del comparto Regioni-Autonomie locali è definita come segue: a) retribuzione mensile che è costituita dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per le altre posizioni d’accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3) e dall’indennità integrativa speciale, conglobata ai sensi dell’art. 29, comma 3, del CCNL del 22.1.2004; b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 nonché …….”).
Le voci che entrano a far parte della retribuzione ai fini del calcolo dell’aliquota per la remunerazione del lavoro straordinario sono tassativamente indicate e lo stesso contratto quando ha voluto prevedere la inclusione di altre voci lo ha fatto esplicitamente (a titolo di esempio l’art. 29 CCNL 22.1.2004 prevede una ipotesi di inclusione nella nozione di retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lettera b dei “più elevati importi di indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte del personale delle categorie B e D, rispetto all’importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno personale non riassorbibile”).
Si tratta, quindi, di una voce una tantum non rientrante nella retribuzione tabellare ma prevista con la finalità di evitare che dall’incremento tabellare del 3,48% dello stipendio lordo possa derivare un effetto penalizzante per gli scalini più bassi delle retribuzioni tabellari con conseguente perdita totale o parziale del bonus fiscale di 80 euro mensili (valore massimo), così come disciplinato per ultimo dalla legge di bilancio 2018 (205/2017).
D’altra parte l’elemento perequativo a carico del solo esercizio 2018 può essere finanziato con avanzo libero (e non accantonato) quale spesa corrente non ricorrente, ai sensi dell’art. 187, comma 2, lettera d) del Tuel, mentre gli incrementi tabellari 2018 sono finanziabili esclusivamente con risorse dell’esercizio.
L’elemento perequativo deve essere, quindi, considerata una spesa non ricorrente, trattandosi di somme “una tantum” erogate solamente per il periodo marzo-dicembre 2018 e non previste a regime. Infine ulteriore aspetto da considerare è rappresentato dalla irrilevanza dell’elemento perequativo ai fini del TFS.
DOMANDA A CHIARIMENTO
La risposta fornita, è valida anche nel caso in cui si tratti di lavoratori part-time?
RISPOSTA:
L’art. 55, comma 1, del CCNL Funzioni locali 21.5.2018 stabilisce la regola generale secondo la quale ai lavoratori a tempo parziale “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento”.
Fermo restando che “Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale”)comma 10), in questa tipologia di rapporti è possibile richiedere prestazioni aggiuntive rispetto all’orario concordato denominate “lavoro supplementare” (comma 2: “oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro,come previsto dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015”) o “lavoro aggiuntivo” (comma 7: “prestazioni … ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015”).
Nel caso di lavoro aggiuntivo l’espresso rinvio operato dal comma 7 dell’art. 52 del CCNL 21.5.2018 alla disciplina del lavoro straordinario, anche per la determinazione del compenso, determina l’applicabilità della risposta fornita al precedente quesito al caso specifico.
Nel caso di lavoro supplementare, invece, la norma contrattuale (comma 5 del medesimo art. 52) opera un rinvio all’art. 10, comma 2, lettera d) del CCNL 9.5.2006 e quindi ad una diversa nozione di retribuzione (“retribuzione di fatto”) che è costituita “dall’importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l’importo annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell’anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di comparto…”; si deve ritenere che in questa nozione rientri anche l’elemento perequativo previsto dall’art. 66 CCNL 21.5.2018.
Integrazione:
A conferma di quanto prospettato nella risposta al quesito è nel frattempo intervenuto un parere ARAN (cfl1, pubblicato il 3.8.2018) che sullo specifico punto sostiene che l’elemento perequativo non è parte dello stipendio e, pertanto, “non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. a), b) e c), del CCNL del 9.5.2006; l’ulteriore conseguenza è che esso non può essere considerato nella base di calcolo né del compenso per lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di qualunque altro compenso che assuma, comunque, una delle suddette nozioni di retribuzione come base”.
Dott. Angelo Maria Savazzi 02/08/2018
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