Versamento proventi a fondo Perseo agente Polizia locale, transitato temporaneamente in altro ufficio, senza cambio profilo
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiUn dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato sino al 31.12.2018 (determinato di categoria C il cui contratto è stato stipulato "in deroga alle vigenti disposizioni di legge ai sensi del coordinato disposto dall'art. 5, comma 1 e 2 e art. 17 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29.12.2002 e nel rispetto e per le esigenze di cui all'art. 9 della L.R. 23.12.2014 N. 52),salvo proroga, ex legge regionale (Regione Puglia) n. 54 del 12.12.2017, può essere autorizzato a svolgere un incarico al di fuori dell'orario di lavoro ex art. 1, comma 557 legge 311/2004?
L’articolo 1, comma 557, Legge 311/2004 prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
Anche il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 nulla prevede in merito alla tipologia del rapporto di lavoro principale se deve essere a tempo indeterminato o determinato.
In questo caso, stante il tenore letterale della norma, si ritiene che il dipendente possa essere autorizzato a svolgere una “seconda” attività lavorativa.
Dott. Fabio Venanzi 02/08/2018
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Corte costituzionale – Sentenza n. 95/2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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